Tenuità del Fatto: Perché non Si Applica a un’Evasione di Poche Ore?
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo istituto in relazione al reato di evasione, stabilendo che la durata dell’allontanamento e i precedenti penali dell’imputato sono elementi decisivi per escluderne il riconoscimento.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Condanna per Evasione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato aveva presentato ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, le circostanze specifiche del suo allontanamento avrebbero dovuto condurre a un giudizio di minima offensività e, di conseguenza, a un proscioglimento.
La Decisione della Corte sulla tenuità del fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. La Corte d’Appello aveva, infatti, correttamente motivato la sua decisione di non applicare l’art. 131-bis c.p., basandosi su elementi concreti che ostacolavano un giudizio favorevole sulla gravità del fatto.
Le Motivazioni: Durata dell’Evasione e Precedenti Penali
La decisione della Cassazione si fonda su due pilastri argomentativi chiari e distinti che hanno impedito di qualificare il reato come di lieve entità:
1. La durata dell’allontanamento: Il fatto che l’evasione si sia protratta per diverse ore è stato considerato un elemento significativo. Una violazione prolungata degli obblighi di custodia non può essere considerata un’offesa minima al bene giuridico tutelato dalla norma, che è l’autorità delle decisioni giudiziarie.
2. I precedenti penali: La presenza di altre condanne a carico dell’imputato ha contribuito a delineare un quadro di non occasionalità del comportamento illecito. Questo aspetto è fondamentale nella valutazione complessiva richiesta dall’art. 131-bis, che tiene conto anche della condotta susseguente al reato e della personalità dell’autore.
In sostanza, la Corte ha ribadito che la combinazione di una condotta non istantanea e di un profilo soggettivo già macchiato da precedenti penali rende impossibile considerare l’episodio come un fatto di particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è una scorciatoia per ottenere l’impunità. La sua applicazione richiede un’analisi rigorosa che vada oltre la mera natura del reato contestato. La decisione sottolinea che elementi come la durata della condotta illecita e la storia criminale del reo sono indicatori cruciali dell’offensività complessiva del fatto e della personalità dell’agente. Per i cittadini, questo significa che anche per reati apparentemente meno gravi come l’evasione, la valutazione del giudice sarà sempre completa e attenta a tutti gli aspetti concreti della vicenda, e la presenza di ‘macchie’ nel proprio passato giudiziario può precludere l’accesso a benefici di legge.
Quando il reato di evasione non può beneficiare della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, il beneficio è escluso quando l’allontanamento si protrae per un tempo significativo (in questo caso, per ore) e quando l’imputato ha già riportato precedenti condanne penali.
Quali elementi ha considerato la Corte per escludere la minore offensività del fatto?
La Corte ha basato la sua decisione su due elementi concreti: la durata dell’evasione e la presenza di precedenti penali a carico del ricorrente. Questi fattori sono stati ritenuti ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto (la durata protrattasi per ore, del constatato allontanamento oltre ai precedenti penali);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 aprile 2022
Il Presid nte