Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36769 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di false dichiarazioni sulla identità;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione in relazione a rigetto della istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale – è manifestamente infon poiché il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della su natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’oggettiva necessità dell’incombente istru e, di conseguenza, l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si foss provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273577 – 01; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258236 – 01). Nel caso di specie il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla superfluità dell’assunzione della prova dichiarativa richiesta dalla ricorrente, conto dell’assenza di decisività e della inidoneità ad inficiare le argomentazioni contenute ne sentenza di primo grado.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – che deduce vizio della motivazione in relazion all’elemento soggettivo del reato – non è consentito dalla legge in sede di legittimità per costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stes considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il terzo motivo di ricorso – – che deduce vizio di motivazione in relazio al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata esprime una adeguata motivazione in ordine all’esclusione della particolare tenuità del fatto;
Il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, cod. p delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del dann o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), sicché è da ritene adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiest dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Fogliett
Rv. 273678) – come accaduto nel caso di specie in cui il giudice di appello ha ritenuto di escluder la particolare tenuità dell’offesa in ragione della modalità e della abitualità della condotta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08 ottobre 2025
Il consigliere estensore