Tenuità del Fatto: Perché la Cassazione la Nega a Chi Causa una Lite
L’istituto della particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una causa di non punibilità per reati di modesta entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione rigorosa della condotta complessiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, negando il beneficio a un uomo che, oltre a violare un divieto di avvicinamento, aveva innescato una lite, dimostrando come il comportamento post-violazione possa escludere la tenuità.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso riguardava un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all’art. 387-bis c.p., ovvero la violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che il suo comportamento dovesse essere considerato di particolare tenuità e quindi non punibile.
Tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, e confermata dalla Cassazione, ha evidenziato un dettaglio decisivo: l’imputato non si era limitato a una fugace violazione del divieto. Al contrario, si era “trattenuto nonostante il rifiuto della donna e del fratello, con il quale per tale ragione si è innescata perfino una accesa lite”.
L’Applicazione della Tenuità del Fatto Secondo la Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra la mera violazione di una norma e una condotta che, per le sue modalità, supera la soglia della tenuità. Secondo gli Ermellini, il fatto che l’imputato avesse insistito nella sua presenza fino a provocare un alterco dimostra una gravità della condotta che non può essere liquidata come lieve.
Il giudice di legittimità ha ribadito un principio consolidato: la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e adeguata, e in questo caso lo era.
Differenza tra Tenuità del Fatto e Attenuanti Generiche
Un altro aspetto interessante affrontato dall’ordinanza è la presunta contraddizione tra il diniego della tenuità del fatto e il contemporaneo riconoscimento delle attenuanti generiche all’imputato. La Corte ha chiarito che non vi è alcuna contraddizione.
I parametri per valutare la tenuità del fatto sono prevalentemente oggettivi: si guarda alla pena prevista, alle modalità della condotta e all’esiguità del danno. Al contrario, le attenuanti generiche si basano principalmente su profili soggettivi del reo. È quindi perfettamente possibile che un fatto non sia considerato “tenue” dal punto di vista oggettivo, ma che al reo vengano comunque riconosciute delle attenuanti per sue caratteristiche personali o per il comportamento tenuto dopo il reato.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. In primo luogo, l’inammissibilità del motivo di ricorso per aspecificità e manifesta infondatezza, poiché la richiesta di applicazione della tenuità del fatto non teneva conto della gravità concreta del comportamento. In secondo luogo, il rispetto dei limiti del giudizio di legittimità, che preclude alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura degli elementi di fatto. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la condotta dell’imputato, protrattasi fino a causare una lite, eccedeva i limiti della tenuità. La decisione di rigettare la doglianza è stata quindi ritenuta adeguatamente motivata e priva di vizi logici.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale: per beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto, non basta che il reato contestato sia formalmente di modesta entità. È necessario che anche la condotta concreta del reo sia lieve. L’insistenza nel violare un divieto, fino al punto di provocare una lite, è un comportamento che aggrava il fatto e lo rende incompatibile con il beneficio previsto dall’art. 131-bis c.p. La decisione serve da monito, sottolineando che ogni circostanza che denoti una maggiore offensività o pericolosità dell’azione può essere decisiva per escludere la non punibilità.
Perché è stata negata l’applicazione della particolare tenuità del fatto in questo caso?
L’applicazione è stata negata perché l’imputato non si è limitato a violare il divieto di avvicinamento, ma si è trattenuto sul posto nonostante il rifiuto della vittima e di suo fratello, arrivando a innescare un’accesa lite. Questa condotta è stata ritenuta dai giudici di gravità tale da superare la soglia della tenuità.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti o proporre una diversa valutazione delle prove. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Il fatto che siano state concesse le attenuanti generiche non è in contraddizione con il diniego della tenuità del fatto?
No, non vi è alcuna contraddizione. La Corte ha chiarito che i due istituti si basano su parametri diversi: la tenuità del fatto si valuta su criteri prevalentemente oggettivi (modalità della condotta, entità del danno), mentre le attenuanti generiche si fondano su profili soggettivi del reo. Pertanto, i due giudizi sono autonomi e possono portare a esiti diversi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il 11/09/1989
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di INDIRIZZO
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 387 bis cod. pen. e nel quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto – risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato;
Rilevato che è principio pacifico che esula dai poteri di questa Corte di legittimità operare, come vorrebbe il ricorrente, una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944), essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 – dep. 2021, F., Rv. 280601);
Ritenuto che la sentenza impugnata ha, con motivazione adeguata e non illogica e quindi insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 – 01), rigettato la doglianza dell’appellante sul punto, rilevando che il fatto non poteva essere ritenuto tenue in quanto l’imputato non si è limitato a violare il divieto di avvicinamento all’abitazione della persona ma si è ivi “trattenuto nonostante il rifiuto della donna e del fratello, con il quale per tale ragione si è innescata perfino una accesa lite” (pag. 2), con ciò confermando la ricostruzione in fatto operata dal Tribunale (pag. 3 della relativa sentenza);
Rilevato altresì che non è ravvisabile alcuna contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento in favore del ricorrente delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall’art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279112 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025