Tenuità del Fatto: Quando lo Spaccio Abituale Esclude la Non Punibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale, specialmente in materia di stupefacenti. Con l’ordinanza n. 12428/2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di indici di abitualità nella condotta di spaccio preclude l’accesso a questo beneficio, anche se il singolo episodio potrebbe apparire di modesta entità. Analizziamo la decisione per comprendere le differenze cruciali tra ‘fatto di lieve entità’ e ‘particolare tenuità del fatto’.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva negato il riconoscimento della non punibilità per la particolare tenuità del fatto. L’imputato era stato accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. La Corte territoriale aveva motivato il diniego sulla base di specifici elementi emersi durante il processo:
* La cessione era avvenuta nel centro storico, luogo considerato ‘di elezione’ per lo spaccio.
* L’imputato era stato trovato in possesso di un’altra dose di sostanza stupefacente.
* Deteneva una somma di denaro ritenuta rilevante, di cui non poteva giustificare il possesso, essendo privo di occupazione.
Questi elementi, nel loro insieme, sono stati interpretati dai giudici di merito come indicatori di una condotta non occasionale, ma piuttosto inserita in un contesto di abitualità, tale da superare la soglia della ‘particolare tenuità’.
La Distinzione Chiave: Tenuità del Fatto vs. Lieve Entità
Il punto centrale dell’ordinanza della Cassazione è la netta distinzione tra due istituti giuridici che, sebbene possano sembrare simili, operano su piani diversi:
1. Fattispecie di lieve entità (art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90): È una specifica attenuante prevista per i reati di droga. La sua applicazione dipende dalla valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell’azione, nonché dalla quantità e qualità della sostanza.
2. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): È un istituto di carattere generale, applicabile a tutti i reati che rispettano certi limiti di pena. Per la sua concessione, il giudice deve valutare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo, e, soprattutto, il carattere non abituale della condotta.
La Corte sottolinea che i due istituti non sono né strutturalmente né teleologicamente coincidenti. Mentre il primo si concentra sulla gravità oggettiva del singolo fatto-reato, il secondo richiede un’analisi più ampia che include la personalità dell’agente e la sua propensione a delinquere.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile, condividendo pienamente l’analisi della Corte d’Appello. Secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno correttamente applicato i principi di diritto. Hanno dato rilievo a elementi fattuali (il luogo dello spaccio, il possesso di altra droga e di denaro) non per valutare la quantità dello stupefacente, ma come indici sintomatici di una certa ‘professionalità’ e abitualità dell’agire criminale.
Questo giudizio sulla gravità complessiva dell’offesa, desunta dalle modalità della condotta, è sufficiente a escludere che il fatto possa essere qualificato come di ‘particolare tenuità’. In altre parole, anche se la singola cessione riguardava una piccola quantità, il contesto in cui si è verificata ha rivelato una pericolosità sociale e una gravità del comportamento che impediscono l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La non occasionalità del comportamento è un ostacolo insuperabile per il riconoscimento del beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un orientamento consolidato e offre importanti spunti pratici. Dimostra che, ai fini del riconoscimento della tenuità del fatto, non è sufficiente guardare al solo dato quantitativo della sostanza ceduta. È necessario un esame a 360 gradi della condotta dell’imputato. Elementi come la scelta di un luogo specifico per lo spaccio, il possesso di altre dosi pronte per la vendita o di somme di denaro non giustificate possono essere legalmente utilizzati dal giudice per desumere un’abitualità che preclude la non punibilità. Questa decisione serve da monito: la valutazione sulla tenuità del fatto va oltre il singolo episodio e investe la complessiva offensività e riprovevolezza della condotta del reo.
Qual è la differenza tra ‘fatto di lieve entità’ per stupefacenti e ‘particolare tenuità del fatto’?
La ‘lieve entità’ (art. 73, c. 5, d.P.R. 309/90) è una circostanza attenuante specifica per i reati di droga, basata su mezzi, modalità e quantità della sostanza. La ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) è una causa di non punibilità generale che richiede, oltre a un’offesa minima, che il comportamento dell’autore non sia abituale.
Perché in questo caso è stata negata la non punibilità per tenuità del fatto?
È stata negata perché le modalità della condotta, quali la vendita in un luogo tipico per lo spaccio, il possesso di un’altra dose e di una somma di denaro ingiustificata, sono state considerate dalla Corte come indici di un comportamento abituale e non occasionale, condizione che osta all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce alla Corte di esaminare il merito del ricorso. Comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12428 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione nel centro storico, luogo ritenuto di elezione per lo spaccio, detenzione di altra dose e possesso di una rilevante somma di denaro di cui non giustificava il possesso in soggetto privo di occupazione) da cui un giudizio di gravità dell’offesa in ragione delle modalità della condotta che denotano una certa abitualità dell’agire. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui in tema d stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenut a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01).
Rilevato c GLYPH pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024
Il Presidente