Tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce quando l’intensità del dolo la esclude
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di non punire condotte che, pur costituendo reato, risultano di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come l’intensità dell’elemento psicologico, ovvero il dolo, possa essere un fattore decisivo per escludere questo beneficio.
Il caso in esame: un ricorso respinto
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avrebbero errato nel non riconoscere la minima offensività della condotta contestata.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta motivando la propria decisione sulla base di due elementi specifici: la non occasionalità della condotta e le sue particolari modalità, dalle quali si desumeva una notevole intensità del dolo.
La decisione della Corte di Cassazione e la valutazione del dolo
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, e quindi inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto le argomentazioni della Corte d’Appello “congrue e logiche”, confermando che la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa di tutti gli aspetti della vicenda criminale, inclusa l’intenzione che ha mosso l’agente.
La Cassazione ha ribadito un principio di diritto consolidato: ai fini dell’esclusione dell’art. 131-bis, è sufficiente che il giudice motivi adeguatamente la mancanza di anche uno solo dei presupposti richiesti dalla norma, qualora questo sia ritenuto decisivo.
Le motivazioni: l’intensità del dolo come elemento decisivo
Il cuore della motivazione risiede nel valore attribuito all’intensità del dolo. La Corte territoriale aveva evidenziato che la condotta dell’imputato non era stata un episodio isolato e che le modalità di esecuzione del reato rivelavano una premeditazione e una volontà criminale tutt’altro che trascurabili. Questi elementi, nel loro complesso, delineano un’intenzione criminosa intensa che mal si concilia con il concetto di “particolare tenuità dell’offesa”.
La Cassazione, avallando questo ragionamento, sottolinea che una forte carica di dolo, desunta da elementi oggettivi come la ripetitività o la pianificazione della condotta, è di per sé un indice sufficiente a considerare il fatto non meritevole del beneficio della non punibilità. In altre parole, anche se il danno materiale potrebbe apparire modesto, un’intensa volontà criminale rende il fatto complessivamente grave.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che la tenuità del fatto non è un automatismo legato solo all’entità del danno, ma il risultato di un giudizio complessivo che include le modalità della condotta e, in modo preponderante, l’elemento psicologico del reato. L’intensità del dolo emerge come un fattore cruciale che può autonomamente giustificare il diniego del beneficio. Pertanto, chi intende invocare l’applicazione dell’art. 131-bis dovrà dimostrare non solo la scarsa offensività oggettiva del fatto, ma anche l’assenza di una volontà criminale particolarmente radicata o intensa.
 
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
L’applicazione può essere esclusa quando manca anche solo uno dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis c.p. Secondo la Corte, una motivazione che si concentra su un elemento ritenuto decisivo, come la notevole intensità del dolo desunta dalla non occasionalità della condotta, è sufficiente per negare il beneficio.
La sola intensità del dolo è sufficiente per negare la tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, una notevole intensità del dolo, evidenziata dalle modalità della condotta, è un elemento che può essere considerato di per sé decisivo per escludere la configurabilità della causa di non punibilità, rendendo il fatto non qualificabile come di particolare tenuità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di 3000 euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13030 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 13030  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivaliim relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilita d all’art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato; La Corte territoria denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in qus evidenziando la notevole intensità del dolo desunta dalla non occasionali:à d condotta e dalle modalità del fatto. Le argomentazioni sono congrue e logiche e motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell’esclusioi causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeci motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti ichi dall’art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/015/20 Rv.273678 – 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 – 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con cc n ianna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 favore della RAGIONE_SOCIALE non potendosi escludere profili di colpa nel proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammendi!. Così deciso, 14/03/2025