Tenuità del Fatto: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per il principio di proporzionalità nel diritto penale. Tuttavia, i confini della sua applicabilità e le modalità di impugnazione delle decisioni che la negano sono spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui limiti del ricorso in sede di legittimità, ribadendo la centralità della valutazione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la sua condotta fosse di lieve entità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già rigettato tale richiesta, ritenendo che le circostanze concrete del reato non consentissero di qualificarlo come tenue.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta dai giudici dei gradi precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni: la valutazione sulla Tenuità del Fatto è di merito
La Corte ha specificato che la valutazione sulla tenuità del fatto è un tipico giudizio di merito, affidato al prudente apprezzamento del giudice. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva escluso la tenuità sulla base di elementi concreti e ben argomentati, quali:
* La particolare intensità del dolo: l’intenzione criminale è stata ritenuta significativa, desunta dall’arbitrarietà e dalla durata dell’allontanamento illecito.
* La noncuranza dimostrata: l’imputato aveva ignorato le segnalazioni provenienti dal braccialetto elettronico, mostrando disprezzo per le prescrizioni imposte.
* L’assenza di giustificazioni: non sono emersi motivi validi che potessero attenuare la gravità della condotta.
Secondo la Cassazione, queste considerazioni costituiscono una motivazione logica e coerente, immune da vizi. Pertanto, non è possibile una “diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità”. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante principio: non si può ricorrere in Cassazione sperando in un ‘terzo grado di giudizio’ sui fatti. Il sindacato di legittimità è circoscritto al controllo della corretta applicazione della legge e della coerenza logica della motivazione. Per contestare una decisione che nega la tenuità del fatto, non è sufficiente proporre una propria interpretazione alternativa, ma è necessario dimostrare che la valutazione del giudice di merito è affetta da un vizio logico evidente e insanabile. In assenza di tale vizio, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
È possibile ricorrere in Cassazione sostenendo la ‘tenuità del fatto’ se il giudice d’appello l’ha già esclusa?
Sì, ma il ricorso verrà dichiarato inammissibile se la valutazione della Corte d’Appello è fondata su motivazioni logiche e prive di vizi evidenti. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione della legge.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la tenuità del fatto in questo caso?
La Corte d’Appello ha escluso la tenuità del fatto basandosi sulla particolare intensità del dolo, sull’arbitrarietà e la durata dell’allontanamento, sulla noncuranza dimostrata verso la segnalazione del braccialetto elettronico e sull’assenza di giustificazioni.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata determinata in euro 3.000,00.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33455 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 03/09/1992
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di appello di Roma escluso l’oggettiva tenuità del fatto per. le modalità del fatto in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà e durata dell’allontanamento, per la non curanza dimostrata rispetto alla segnalazione del braccialetto elettronico e per l’assenza di giustificazioni:di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 26 settembre 2025
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