Tenuità del Fatto: Limiti e Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giudiziari. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso presentato contro una decisione di merito che ne nega l’applicabilità, specialmente quando il ricorso si rivela una mera ripetizione di argomenti già vagliati.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva confermato la sua responsabilità penale per un reato di evasione, negando al contempo il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La motivazione del diniego da parte dei giudici di secondo grado si fondava su un elemento specifico: la previa e articolata organizzazione del reato. Ritenendo ingiusta tale valutazione, l’imputato decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che il ricorso dell’imputato era meramente “riproduttivo”, ovvero si limitava a riproporre la stessa identica censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e chiara. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e fattuale per escludere la tenuità del fatto: l’aver riscontrato una “previa articolata organizzazione dell’evasione”. Questa valutazione, essendo basata sugli elementi concreti del caso e non presentando vizi di illogicità manifesta, costituisce un apprezzamento di merito. Come tale, è “insindacabile in sede di legittimità”. In altre parole, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice che ha esaminato le prove direttamente. Poiché il ricorso non evidenziava una violazione di legge o un errore logico palese nel ragionamento della Corte territoriale, ma si limitava a contestarne la conclusione, non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza. È necessario, invece, dimostrare che quella valutazione è viziata da un errore di diritto o da una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Per quanto riguarda la particolare tenuità del fatto, questa pronuncia conferma che la presenza di un’organizzazione preordinata alla commissione del reato è un elemento che i giudici di merito possono legittimamente considerare come ostativo al riconoscimento del beneficio, e tale valutazione, se motivata in modo non illogico, non può essere messa in discussione in Cassazione.
Perché il ricorso riguardante la tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto ‘riproduttivo’, ovvero si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto.
La Corte di Cassazione può riesaminare se un reato è di ‘particolare tenuità’?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito se un fatto sia di particolare tenuità, poiché questa è una valutazione riservata ai giudici dei gradi precedenti. La Corte può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o viola una norma di legge.
Quale elemento ha portato la Corte d’Appello a escludere la tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha escluso la tenuità del fatto valorizzando la ‘previa articolata organizzazione dell’evasione’, ritenendo che la pianificazione del reato fosse incompatibile con la natura lieve e non grave richiesta dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31514 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31514 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il 21/09/1994
avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine all’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis co pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello, là dove ha valorizzato, onde sostenere che il fatto di reato non fosse tenue, la previa articol organizzazione dell’evasione, motivazione in fatto non illogica e, pertanto, insindacabile in se di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/07/2025.