Tenuità del Fatto e Recidiva: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rappresenta una delle questioni più dibattute nel diritto penale moderno. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione, la n. 47812 del 2023, offre un chiarimento cruciale su uno degli ostacoli più significativi alla sua applicazione: la recidiva. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché un passato criminale possa precludere l’accesso a questo beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa del ricorrente aveva basato il proprio motivo di appello sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo che la condotta del proprio assistito rientrasse nei limiti previsti dalla legge per tale beneficio.
La Corte d’Appello di Torino aveva però rigettato tale richiesta, confermando la condanna. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, insistendo sul mancato riconoscimento della tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non solo ha reso definitiva la condanna per l’imputato, ma ha anche comportato la sua condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse, sotto un duplice profilo, non meritevole di accoglimento.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua declaratoria di inammissibilità su due pilastri argomentativi solidi e interconnessi: la manifesta infondatezza e la genericità del ricorso.
Manifesta Infondatezza e il Ruolo della Recidiva
Il primo e più rilevante motivo di inammissibilità è la manifesta infondatezza della richiesta. La Corte ha sottolineato come all’imputato fosse stata contestata e ritenuta una recidiva reiterata, specifica e quinquennale. Questo status giuridico, che indica una spiccata e persistente inclinazione a delinquere, è stato considerato un elemento ostativo all’applicazione della tenuità del fatto. La ratio di questo istituto, infatti, è quella di escludere la punibilità per fatti oggettivamente e soggettivamente marginali, una condizione che mal si concilia con un profilo di recidiva così qualificato. La pericolosità sociale che la recidiva implica è in contrasto con la valutazione di non abitualità del comportamento, requisito fondamentale per il beneficio.
Genericità del Motivo di Ricorso
In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato generico. La difesa non ha, secondo la Corte, mosso una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, seppur con qualche potenziale imprecisione formale, aveva chiaramente esposto le ragioni per cui la causa di non punibilità non poteva essere concessa. Il ricorso in Cassazione, invece di contestare nel merito tali ragioni, si è limitato a riproporre la richiesta in modo generico, senza confrontarsi efficacemente con l’argomentazione dei giudici di secondo grado. Questo vizio procedurale è sufficiente, da solo, a determinare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa della personalità dell’imputato e della sua storia criminale. La presenza di una recidiva grave e specifica, come nel caso di specie, rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per l’applicazione del beneficio, poiché segnala un comportamento non occasionale ma radicato. Inoltre, la decisione sottolinea l’importanza per i difensori di formulare ricorsi specifici e dettagliati, che entrino nel merito delle motivazioni della sentenza che intendono impugnare, pena la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti sanzioni economiche.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto se si è recidivi?
In base a questa ordinanza, la presenza di una recidiva reiterata, specifica e quinquennale è un elemento ostativo che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: era manifestamente infondato, data la recidiva dell’imputato che non permetteva l’applicazione della tenuità del fatto, ed era generico, poiché non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza di appello.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso era pari a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47812 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47812 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TETOUAN( MAROCCO) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13585/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblico uffi Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibil per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, manifestamente infondato, essendo stata nella specie contestata e ritenuta la recidiva reiterata, specifica e quinquennale e, dal perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con cui la Corte, al di là qualche imprecisione formale, ha spiegato le ragioni per cui l’invocata causa di non punibi non può essere riconosciuta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.