Tenuità del fatto e condotte aggressive: i limiti del beneficio penale
La questione della tenuità del fatto rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia, poiché incide direttamente sulla punibilità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini applicativi dell’art. 131-bis c.p., confermando che la gravità delle modalità esecutive di un reato impedisce l’accesso a questo beneficio.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello, avverso la quale l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Le doglianze principali riguardavano l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente l’entità dell’episodio, richiedendo una revisione della pena e della responsabilità penale.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato come i motivi presentati fossero eccessivamente generici e mirassero a ottenere una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno evidenziato che la Corte di Appello aveva già fornito una motivazione solida e priva di vizi logici, escludendo il beneficio richiesto proprio a causa della natura aggressiva delle condotte tenute dal ricorrente.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di insindacabilità delle valutazioni di merito quando queste sono congruamente motivate. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’esclusione della tenuità del fatto è legittima qualora il giudice di merito accerti l’oggettiva gravità delle condotte aggressive. Tali modalità, infatti, rendono l’offesa non compatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’ previsto dal legislatore. Inoltre, la genericità dei motivi di ricorso, che non hanno saputo contrastare specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata, ha reso impossibile un esame approfondito delle censure, portando alla condanna del ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento riafferma che la tenuità del fatto non può essere invocata come automatismo difensivo, specialmente in presenza di atti di violenza o aggressione. La gravità della condotta rimane il parametro primario per il giudice nel negare benefici che presuppongono un’offensività minima. Per i professionisti e i cittadini, emerge chiaramente l’importanza di strutturare ricorsi basati su vizi logici o giuridici precisi, poiché il tentativo di trasformare la Cassazione in un ‘terzo grado di merito’ è destinato all’inammissibilità, con conseguenti oneri economici gravosi per il ricorrente.
Perché la gravità della condotta esclude la tenuità del fatto?
Perché l’art. 131-bis c.p. richiede che l’offesa sia di particolare tenuità; condotte aggressive o violente dimostrano una pericolosità e un’offensività incompatibili con questo beneficio di legge.
Cosa succede se i motivi di un ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non entra nel merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La Cassazione può rivalutare le prove di un’aggressione?
No, la Cassazione si occupa solo della legittimità, ovvero controlla se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e se la sua motivazione è logica, senza riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39650 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e di omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità delle condotte aggressive, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che anche le ulteriori censure in punto di accertamento della responsabilità sono ugualmente generiche, avendo la Corte di appello, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivato, su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate dal ricorrente;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Presic1,nte