Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Torino il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 21/04/2023 della Corte di appello di Torino, prima sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letta la memoria difensiva con conclusioni a firma AVV_NOTAIO in data 09/01/2024; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
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con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 21/04/2023, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Torino in data 24/09/2019 nei confronti di NOME con la quale la stessa era stata condannata alla pena di mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione in concorso (artt. 110, 648, primo comma, cod. pen.) avente ad oggetto diversi bancali contenenti ricambi per auto costituenti il carico trasportato sull’autocarro Iveco Eurocargo tg. DR765RE di proprietà di NOME COGNOME, trafugato il 06/06/2014 in Moncalieri (in Torino, in data successiva e prossima al 06/06/2014).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione per il sottoindicato formale motivo unico, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Del tutto erronea è l’argomentazione spesa dalla Corte territoriale che ha ritenuto l’inapplicabilità dell’istituto sulla base della contestazione ritenuta. Invero, il nuovo art. 131-bis cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), prevede l’applicabilità generalizzata dell’istituto a tutti i reati puniti con p minima pari o inferiore a due anni, venendo meno ogni riferimento al limite massimo della pena edittale. Con la conseguenza che, ferme restando le eccezioni previste dalla norma (qui non ricorrenti), l’istituto potrà trovare applicazione rispetto a un numero più ampio di reati, tra i quali, quello di cui all’art. 648, primo comma, cod. pen.
3. Il ricorso è infondato.
Pur in presenza di motivazione (che ha negato l’applicazione della speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.) errata per le ragioni indicate dalla ricorrente, ritiene il Collegio come la decisione reiettiva sia comunque corretta, dovendosi conseguentemente provvedere alla sola modifica della motivazione sul punto. In tal senso, rileva il Collegio come, dalla struttura argomentativa della decisione, si ricava l’impossibilità di applicare la citata esimente avuto riguardo al “quantitativo di pezzi trafugati (almeno 5.000 ricambi
per autovetture) e rivenduti illecitamente a Previale Gianfranco e Venezia Cosimo e del valore degli stessi e dunque del relativo danno subito dalla persona offesa in conseguenza del furto dell’autocarro contenente il carico di pezzi di ricambio acquistati dalla ditta RAGIONE_SOCIALE” (cfr., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096, in fattispecie sostanzialmente assimilabile, di mancata pronuncia sull’applicazione dell’esimente in relazione alla quale detto silenzio è stato ritenuto incensurabile in sede di legittimità in ragione dell’intrinseca gravità del fatto).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 19/01/2024.