Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17075 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 26/07/1991
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di
motivazione in ordine all’omesso riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in
questa sede, in quanto, prospettando profili di censura già rappresentati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti logici e
giuridici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), esso risulta anche volto sollecitare un differente apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri
diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito, che esula, invece, dal sindacato di legittimità;
che, dunque, premesso che la valutazione in merito alla sussistenza dei
presupposti per l’operatività della suddetta attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed è dunque incensurabile dinanzi a questa
Corte, se sorretta da una motivazione non illogica, deve osservarsi come i giudici di appello, in piena conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di
legittimità (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118), hanno ritenuto che nel caso di specie debba escludersi l’applicabilità della particolare tenuità del fatto in virtù del valore non irrisorio del bene, anche in considerazione del fatto che, al momento della sottrazione, il veicolo risultava in perfetto stato d’uso e conservazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.