Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7207 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7207 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECUI CODICE_FISCALE nato il 10/09/1986
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, in parziale ri della sentenza del Tribunale di Pisa del 22.06.2023, ha condannato NOME rideterminando la pena in mesi uno e giorni venticinque di arresto 450,00 di ammenda, per la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 2 lett. b), D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, aggravata dall’art. 186, co sexies C.D.S. e per la contravvenzione di cui all’art. 116 comma 15, penulti periodo, C.D.S. Fatti commessi il 23.06.2020 in Pisa.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello lamentando, con il primo motivo, l’esclusio della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., con il motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag.2) sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sent impugnata. Inoltre, i due motivi di ricorso attengono al trattamento puni benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esa delle deduzioni difensive.
La Corte di appello di Firenze ha escluso la tenuità del fatto proprio all della reiterazione nel biennio della guida senza patente e della circostanz l’imputato si fosse messo alla guida del veicolo in stato di ebbrezza. Il gi di merito è in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista d 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione compl e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condo del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o pericolo (Sez. U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
In ordine al secondo motivo, i Giudici di secondo grado, con un giudiz insindacabile (pag.2), hanno negato la concessione delle attenuanti generic sulla base della mancanza di elementi favorevoli in tal senso, nonché numerosi precedenti penali di quest’ultimo, anche per reati gravi, per c risultante dal certificato del casellario.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cass delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.