Tenuità del Fatto: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
Introduzione al Caso: Quando il Ricorso non Supera l’Ammissibilità
La valutazione della tenuità del fatto rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento per garantire il principio di proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, il ricorso a tale istituto deve essere supportato da argomentazioni specifiche e non meramente ripetitive. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, specificando quando le doglianze relative al mancato riconoscimento dell’art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche non possono trovare accoglimento.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di merito:
1. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
2. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe errato nel non applicare tali istituti, che avrebbero comportato un esito più favorevole per l’imputato.
L’Analisi della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi si è concentrata sulla natura delle censure mosse dal ricorrente e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
La Valutazione del Giudice di Merito
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla tenuità del fatto, la Cassazione ha evidenziato come le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già presentate e puntualmente respinte in appello. La Corte di merito aveva infatti giustificato la sua decisione sulla base di elementi concreti, quali:
– Le specifiche modalità della condotta.
– La non esiguità del profitto perseguito.
Questi elementi sono stati ritenuti sufficienti per escludere la particolare tenuità dell’offesa. La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio importante: per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., non è necessario che il giudice analizzi tutti i criteri di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., ma è sufficiente che indichi quelli ritenuti decisivi nel caso specifico.
Il Principio di Diritto sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la propria scelta valorizzando elementi negativi quali:
– L’articolata condotta criminale, indicativa di una notevole capacità a delinquere.
– I numerosi precedenti penali a carico dell’imputato.
La Cassazione ha confermato la validità di tale approccio, ricordando che il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma può limitarsi a porre a fondamento della sua decisione quelli ritenuti più rilevanti e decisivi, superando implicitamente tutti gli altri.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Le censure, infatti, si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. I motivi erano considerati non specifici ma solo apparenti, in quanto non contenevano una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già decise in appello. Questa mancanza di specificità ha portato alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, sottolinea che un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere critiche nuove e specifiche alla motivazione della sentenza di secondo grado, non potendosi limitare a una semplice riproposizione dei motivi d’appello. In secondo luogo, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione sia della tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche, a condizione che la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e coerente, anche se focalizzata solo sugli elementi ritenuti più significativi.
Quando un ricorso in Cassazione sulla tenuità del fatto rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla tenuità del fatto è inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Il giudice deve analizzare tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. per escludere la tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte, per escludere l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133 c.p., ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti per la decisione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve considerare ogni elemento a favore dell’imputato?
No. La Corte ha ribadito che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, come la condotta e i precedenti penali, i quali superano e assorbono ogni altra valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9039 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9039 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROSSETO il 03/01/1969
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
letta altresì la memoria depositata nell’interesse dello stesso;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui ha correttamente ritenuto che le modalità della condotta e la non esiguità del profitto perseguito costituiscano elementi sufficienti per giustificare la mancata applicazione della causa della speciale tenuità del fatto (si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato, inoltre, che ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen., giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decis o comunque rilevanti quali, nel caso di specie, l’articolata condotta commissiva rivelatrice di una sufficiente capacità a delinquere dell’imputato nonché i numerosi precedenti penali da cui risulta essere gravato, rimanéndo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa dell ammende.
Roma, 18/02/2025
Il Pres ente