Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10890 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10890 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dai Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo del ricorso di COGNOME NOME e l’unico motivo del ricorso di COGNOME NOME, sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. proc. pen., sono manifestamente infondati in quanto la Corte ha adeguatamente motivato la propria decisione alla luce della prolungata occupazione dell’immobile e della insussistenza dei requisiti soggettivi per i numerosi precedenti della COGNOME e della COGNOME, uno dei quali recente e specifico, con motivazione esente da vizi logici e conforme al dato normativo (si veda, in particolare, pag. 3); considerato, inoltre, che il motivo, in nessuno dei ricorsi, si confronta con quest’ultimo aspetto (precedenti ostativi), tanto da risultare anche generico perché aspecifico: infatti, deve dichiararsi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte Rv. 272448 – 01);
osservato che il secondo motivo del ricorso di COGNOME NOME, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva, è altresì manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha confermato l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici a pagina 3, ove ha evidenziato come la ricorrente fosse gravata da numerosi precedenti penali, estesi nell’arco di un ventennio e fino ai tempi più recenti, e come con la commissione del reato per cui si procedeva avesse manifestato assoluta indifferenza all’efficacia deterrente derivante dalle precedenti condanne;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 Marzo 2026
Il Con gliere estensore