Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39997 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39997 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all’affermazione di responsabilità per non essere stato ritenuto il consumo di gruppo dello stupefacente, con un secondo motivo in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod, pen. e con un terzo motivo quanto alla dosimetria della pena, che si ritiene eccessiva.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, quanto al primo ed al secondo non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché quello in punto di responsabilità è costituit da mere doglianze in punto di fatto e quello in punto di causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudic:e di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Il terzo afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare (cfr. pag. 10) hanno argomentatamente confutato la tesi difensiva di un uso esclusivamente personale dello stupefacente, in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che invita a tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. ex multis Sez. 4 n. 7191/2018, Rv. 272463, Sez. 3 n. 46610/2014, Rv. 260991 e Sez. 6 n. 44419/2008, Rv. 241604).
il profilo di doglianza relativo alla manc:ata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale rispondendo alla specifica richiesta sul punto ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa di non punibilità con il numero di dosi, la qualità della sostanza e il contesto e le modalità con cui venivano contattate le cessionarie.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha dato conto che le modalità complessive del fatto non consentono di determinare la pena nel minimo edittale (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata), da cui peraltro il giudice di primo grado di è discostato di poco.
L’obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacab nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali so impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 de 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obblicio di motivazione, sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. c espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
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igliere estensore