Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10594 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10594 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Agrigento il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, Ł aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonchØ articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come Ł fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati (vedi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, Ł fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., Ł manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della gravità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e della spiccata capacità di delinquere del ricorrente (vedi pag. 8 della sentenza impugnata);
rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen., al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonchØ carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dei benefici di legge, non Ł consentito in sede di legittimità.
– Relatore –
Ord. n. sez. 3701/2026
CC – 05/03/2026
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rilevato che, con riferimento alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (vedi pag. 9 e 10 della sentenza impugnata);
rilevato che igiudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti, l’intensa capacità criminale del ricorrente, l’entità del danno cagionato alla persona offesa l’intensità del dolo desumibile dalle modalità dell’azione, l’assenza di resipiscenza nonchØ la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag.8-9 della sentenza impugnata); rilevato che, in ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio la doglianza non Ł consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non Ł stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della capacità a delinquere dell’imputato e della gravità del reato (vedi pag.8-9 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
rilevato che la Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di concessione dei benefici di legge, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l’atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere i benefici di legge, senza addurre alcuna argomentazione a fondamento di tale generica richiesta (vedi pag. 6 dell’atto di appello); rilevato , pertanto, che deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d’impugnazioni Ł inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta genericità o manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio avendo il giudice di primo grado adeguatamente motivato sul punto (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 – 01).
rilevato , infine, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 05/03/2026