Tenuità del Fatto: i Limiti del Ricorso in Cassazione
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per la deflazione del sistema penale, evitando processi e condanne per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i confini del sindacato di legittimità su tale valutazione e quando un ricorso fondato su questo motivo rischia di essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per la violazione di prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. La Corte di Appello, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo e, soprattutto, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. sulla particolare tenuità del fatto.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero tenuto in debita considerazione elementi favorevoli quali l’episodicità della condotta, il buon comportamento processuale e le condizioni sociali del soggetto, circostanze che, a suo avviso, avrebbero dovuto condurre a un giudizio di non punibilità.
Il Ricorso e la questione della tenuità del fatto
Il nucleo centrale del ricorso si basava sulla presunta erronea valutazione da parte della Corte di Appello. La difesa sosteneva che le circostanze concrete del caso fossero tali da qualificare il reato come di minima gravità, rendendo sproporzionata la sanzione penale. Si chiedeva, in sostanza, alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi fattuali e di giungere a una diversa conclusione rispetto ai giudici dei gradi precedenti, riconoscendo la particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo motivazioni chiare e in linea con il suo consolidato orientamento. Il punto cruciale della decisione risiede nella netta distinzione tra il giudizio di fatto, riservato ai tribunali di merito (primo grado e appello), e il giudizio di legittimità, proprio della Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che l’hanno preceduta. Il ricorso per cassazione è ammesso solo per contestare vizi di legge o difetti di motivazione che rendano la decisione illogica o contraddittoria.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per escludere la tenuità del fatto. Aveva infatti qualificato il reato come di “non trascurabile gravità”, evidenziando come la condotta violasse la ratio della norma incriminatrice (finalizzata al controllo del territorio) e, soprattutto, si inserisse in un contesto di precedenti condotte intimidatorie ed estorsive. Questa valutazione, essendo immune da vizi logici, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Le censure del ricorrente, pertanto, sono state giudicate come un tentativo di ottenere una “non consentita rivalutazione di elementi fattuali”, scopo per il quale il ricorso per cassazione non è lo strumento appropriato.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è giudice della legge, non del fatto. Chi intende lamentare la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve dimostrare che la decisione del giudice di merito è viziata da un errore di diritto o da una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. Un ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura degli elementi fattuali, auspicando un nuovo e più favorevole apprezzamento, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La valutazione sulla gravità del reato, se congruamente motivata, resta prerogativa insindacabile dei giudici di merito.
Quando un ricorso per cassazione che lamenta la mancata applicazione della tenuità del fatto è inammissibile?
È inammissibile quando, invece di denunciare vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, si limita a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati nei precedenti gradi di giudizio.
Perché nel caso di specie è stata esclusa la particolare tenuità del fatto?
La Corte di Appello ha ritenuto il fatto di ‘non trascurabile gravità’ perché confliggeva con la finalità della norma violata (il controllo del territorio) e perché le prescrizioni violate erano state imposte a seguito della commissione di gravi condotte intimidatorie ed estorsive.
Il giudice è obbligato a motivare la pena esaminando tutti i parametri dell’art. 133 del codice penale?
No, secondo la Corte, l’onere di motivazione del giudice è soddisfatto quando la valutazione sulla pena è esercitata in modo congruo, logico e coerente, senza che sia necessario un esame analitico di tutti i singoli parametri indicati dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48208 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48208 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Cprte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del t i ; GLYPH (01re , se Tribunale (della stessa città in composizione monocratica del 01/12/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, in ordine al reato di cui all’art. 75 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e – computate le già riconosciute circostanze attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, rispetto alla contestata recidiva – ha rideterminato la pena inflitta in primo grado nella misura di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, 1:ramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione alla mancata irrogazione della pena nel minimo e con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, nonché lamentando l’omessa applicazione dell’art. 131bis cod. pen. La difesa si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto della episodicità della condotta, oltre che del buon comportamento processuale serbato e delle condizioni sociali del soggetto; trattasi di circostanze che avrebbero dovuto, inoltre, consigliare alla Corte territoriale di procedere all’applicazione dell’istitu della non punibilità, per particolare tenuità del fatto.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite, invocandosi, invero, una non consentita rivalutazione di elementi fattuali. La Corte di appello di Palermo – per quanto strettamente di interesse in questa sede – ha rilevato trattarsi di fatto di non trascurabile gravità, confliggente con la ratio stessa della norma incriminatrice contestata, che tende, invece, ad assicurare il controllo del territorio (le prescrizioni violate, del resto, sono susseguenti alla commissione di gravi condotte intimidatorie ed estorsive).
A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici o da profili di contraddittorietà, circa l’irriducibilità della pena individuata e la non concedibili dell’istituto ex art. 131-bis cod. pen., non vi è chi non rilevi come i rilievi difens siano finalizzati unicamente a ottenere una impropria riconsiderazione di elementi fattuali. Deve, invero, osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove questo risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già
oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.