Tenuità del Fatto: Limiti alla Valutazione in Cassazione
L’istituto della particolare tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta una delle più importanti cause di non punibilità nel nostro ordinamento. Tuttavia, il suo ambito di applicazione è spesso oggetto di dibattito giurisprudenziale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna sul tema, delineando con chiarezza i confini tra la valutazione di merito, riservata ai giudici di primo e secondo grado, e il controllo di legittimità, proprio della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, condannato per il reato di evasione, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La difesa sosteneva che le circostanze concrete del reato fossero tali da giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., chiedendo di fatto alla Cassazione di riconsiderare la gravità della condotta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che l’hanno preceduta, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni: la valutazione sulla tenuità del fatto è riservata al giudice di merito
La Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse immune da vizi logici e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano escluso l’applicazione della tenuità del fatto sulla base di una valutazione ponderata di specifici elementi oggettivi e soggettivi.
In particolare, sono stati considerati decisivi:
1. Le modalità del fatto: la Corte territoriale ha valorizzato la durata dell’evasione come indice di una non trascurabile gravità della condotta.
2. L’intensità del dolo: l’elemento psicologico è stato ritenuto significativo, in quanto l’imputato ha violato le prescrizioni legate a un regime di permessi lavorativi di cui stava beneficiando. Questo comportamento è stato interpretato come una lesione del rapporto di fiducia con l’autorità giudiziaria, indicativo di un’intensità del dolo superiore alla soglia della tenuità.
Secondo la Cassazione, queste valutazioni rientrano a pieno titolo nell’apprezzamento di merito e, essendo state motivate in modo logico e coerente, non possono essere oggetto di una nuova e diversa valutazione in sede di legittimità. Il ricorso, di conseguenza, mirava a ottenere una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa alla Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende ricorrere in Cassazione invocando la tenuità del fatto. Non è sufficiente contestare la conclusione a cui è giunto il giudice di merito, ma è necessario dimostrare che quella conclusione è frutto di un’argomentazione palesemente illogica o viziata. In assenza di tali vizi, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità.
Come diretta conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso inammissibile è stata condannata non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, a conferma dei rischi economici legati a un’impugnazione infondata.
Perché il ricorso per tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. La decisione della corte d’appello era basata su una motivazione logica e non presentava vizi evidenti, rendendola non censurabile in sede di legittimità.
Quali elementi hanno portato a escludere la particolare tenuità del fatto?
I giudici hanno escluso la tenuità del fatto considerando due aspetti principali: la durata dell’evasione, che indicava una certa gravità oggettiva, e l’intensità del dolo, desunta dalla violazione delle regole di un permesso lavorativo, che implicava un abuso della fiducia concessa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46282 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. appare inammissibile avendo la Corte di merito escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della durata dell’evasione e l’intensità del dolo per la violazione correlata anche al regime dei permessi lavorativi di cui fruiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore ci Ila cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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