Tenuità del Fatto: Inammissibile il Ricorso Aspecifico contro la Gravità della Condotta
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificando i requisiti di ammissibilità per un ricorso basato sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto. La decisione sottolinea come non sia sufficiente lamentare genericamente l’errore del giudice di merito, ma sia necessario contestare in modo specifico e puntuale le ragioni che hanno portato a escludere questo beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Bologna. Il ricorrente sosteneva che i giudici di secondo grado avessero commesso una violazione di legge non applicando l’articolo 131-bis del codice penale, ovvero la norma che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe erroneamente giudicato insussistenti i presupposti per tale beneficio, in particolare la lieve entità del reato commesso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo sollevato dal ricorrente fosse caratterizzato da ‘aspecificità’. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando di fatto la decisione impugnata.
Le Motivazioni: Aspecificità del Ricorso e Gravità della Condotta
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Suprema Corte. I giudici hanno osservato che la Corte di Appello aveva fornito una ‘motivazione congrua ed effettiva’ per giustificare la sua scelta di non applicare la causa di non punibilità. In particolare, il giudice di merito aveva fondato la propria decisione sulla ‘gravità della condotta’ tenuta dall’imputato. Tale gravità è stata considerata un elemento ostativo all’applicazione del beneficio della tenuità del fatto, poiché intrinsecamente incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Il ricorso è stato quindi giudicato ‘aspecifico’ perché non si è confrontato direttamente con questa precisa motivazione. Invece di smontare l’argomentazione della Corte d’Appello sulla gravità della condotta, il ricorrente si è limitato a dedurre una generica violazione di legge. Per la Cassazione, un ricorso efficace avrebbe dovuto contestare specificamente le ragioni per cui la condotta era stata ritenuta grave, dimostrando perché, al contrario, essa dovesse essere considerata di lieve entità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la redazione dei ricorsi in Cassazione, specialmente quando si invoca la tenuità del fatto. La decisione conferma che l’onere della specificità dei motivi è rigoroso. Non è sufficiente affermare che una norma sia stata violata; è indispensabile attaccare il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha portato alla decisione contestata. Quando un giudice di merito esclude la tenuità del fatto basandosi su una valutazione precisa, come la gravità della condotta, il ricorso deve concentrarsi nel dimostrare l’erroneità di quella specifica valutazione. In assenza di una critica puntuale e argomentata, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile per aspecificità, con le conseguenti condanne economiche.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, in quanto non contestava in modo puntuale la motivazione della Corte di Appello, la quale aveva già giustificato l’esclusione della particolare tenuità del fatto basandosi sulla gravità della condotta.
Cosa aveva stabilito la Corte di Appello riguardo alla tenuità del fatto?
La Corte di Appello aveva escluso l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo che la gravità della condotta dell’imputato fosse tale da rendere il fatto non meritevole di tale beneficio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35889 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35889 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso.
Ritenuto che COGNOME deduce la violazione di legge in ordine alla manca applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello av erroneamente ritenuto insussistente la tenuità del fatto.
Osservato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Cort appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente la gr della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliergìstensore
Il Presi COGNOMECOGNOMENOME> nte