Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME e la memo depositata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancat riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quant i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attri ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;
che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevo sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’ass elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valu come avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, pag. 6);
considerato che il secondo motivo, inerente alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in pale contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittim che, invero, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatt condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lg ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negati fini della applicabilità dell’esimente nel caso in cui determini un aggravam dell’offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi capacità a delinquere (cfr. Sez. 6, n. 43941 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285360
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente argomentato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tu Rv. 266591), le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.