Tenuità del Fatto: Il Ricorso in Cassazione non è un Terzo Grado di Giudizio
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23684/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti. Il caso analizzato riguarda la contestazione della mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ma le motivazioni della Corte offrono spunti di riflessione più ampi sull’ammissibilità delle impugnazioni di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato. Le sue doglianze si concentravano principalmente su due punti: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e l’intervenuta prescrizione del reato.
La Corte territoriale aveva negato il beneficio della tenuità del fatto basandosi su una valutazione della personalità dell’imputato e delle dimensioni dell’arma sequestrata, elementi che, a suo giudizio, indicavano una ‘marcata pulsione a delinquere’. L’imputato, tramite il suo ricorso, chiedeva sostanzialmente una diversa interpretazione di questi elementi fattuali.
La Decisione della Cassazione sulla tenuità del fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le censure mosse dall’imputato, sebbene formalmente presentate come violazioni di legge, celavano in realtà la richiesta di una riconsiderazione del merito della vicenda. Questo tipo di valutazione è precluso in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare le prove.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del proponente.
Le Motivazioni
L’ordinanza della Cassazione si articola su tre argomenti principali che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello fosse adeguata e priva di vizi logici. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato elementi come la personalità dell’imputato e le caratteristiche del reato per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non si confrontava con questo ragionamento, ma si limitava a proporre una lettura alternativa degli elementi processuali, cosa che non è permessa in questa sede.
La Genericità del Ricorso e il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il punto centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso. La Corte ha osservato come l’impugnazione, di fatto, non denunciasse reali errori di diritto, ma mirasse a ottenere una ‘differente valutazione del merito’. Il giudizio di Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si può ridiscutere l’esito del processo sulla base delle stesse prove, ma un controllo sulla legittimità della decisione impugnata.
L’Infondatezza della Questione di Prescrizione
Anche la censura relativa alla prescrizione è stata giudicata ‘manifestamente infondata’. I giudici hanno chiarito che, data la data di commissione del reato (12 febbraio 2018), trovava piena applicazione la sospensione dei termini introdotta dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge 23 giugno 2017), che ha modificato l’art. 159 del codice penale. La Corte di Appello aveva già correttamente rilevato questo aspetto, e il ricorso sul punto è stato considerato generico e privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza i limiti del sindacato della Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve individuare specifici vizi di legittimità (violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione) e non può limitarsi a criticare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, proponendone una alternativa. La decisione sulla tenuità del fatto, essendo basata su apprezzamenti fattuali, può essere censurata in Cassazione solo se la motivazione è assente, contraddittoria o palesemente illogica, non se è semplicemente non condivisa dal ricorrente. In assenza di tali vizi, il ricorso si risolve in una richiesta inammissibile di riesame del merito, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché la Cassazione ha respinto la richiesta di applicare la non punibilità per tenuità del fatto?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato in modo adeguato e logico il suo diniego, basandosi sulla personalità dell’imputato e sulle dimensioni dell’arma, elementi che indicavano una marcata propensione a delinquere. Il ricorso non contestava vizi logici ma proponeva una diversa valutazione dei fatti, non ammessa in sede di legittimità.
Un ricorso in Cassazione può chiedere una nuova valutazione dei fatti del processo?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, non di merito. Non può quindi riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Perché l’eccezione di prescrizione è stata considerata infondata?
L’eccezione è stata ritenuta manifestamente infondata perché, data la data di commissione del reato (12 febbraio 2018), si applicava la normativa sulla sospensione dei termini della prescrizione introdotta dalla ‘Riforma Orlando’ (L. 23 giugno 2017), come già correttamente osservato dalla Corte territoriale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23684 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23684 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CARIATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. dando rilievo alla personalità dell’imputato ed alle dimensioni dell’arma sequestrata, che inducevano a ritenere sussistente una marcata pulsione a delinquere;
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto, infine, che anche le censure riguardanti l’invocata prescrizione, oltre ad essere genericamente dedotte senza alcuna indicazione dei riferimenti e del fondamento delle doglianze, sono manifestamente infondate poiché in considerazione della data di commissione del reato (12 febbraio 2018) trova applicazione, come già osservato dalla Corte territoriale, la sospensione dei relativi termini introdotta dall’ art. 1, comma 11, lett. b), legge 23 giugno 2017 (c.d. riforma Orlando) che aveva modificato l’art. 159 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 6 giugno 2024.