Tenuità del Fatto e Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i confini invalicabili per l’ammissibilità di un ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Questo principio, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, è uno strumento fondamentale per evitare processi e condanne per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e la sua esclusione da parte di un giudice di merito deve essere contestata con motivi specifici e non generici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna per il reato di evasione, rigettando la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha quindi proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: l’erronea esclusione della particolare tenuità del fatto.
La Valutazione della Tenuità del Fatto in Appello
La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e dettagliata per la sua decisione. I giudici di secondo grado avevano escluso l’oggettiva tenuità del reato sulla base di due elementi cruciali:
1. Le modalità dell’evasione: L’azione è stata valutata non come un episodio marginale, ma come un atto caratterizzato da una particolare intensità del dolo, desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento.
2. La pericolosità dell’imputato: La Corte ha tenuto conto della riconosciuta condizione di recidivo del soggetto, un fattore che depone contro un giudizio di non abitualità del comportamento illecito e di ridotta pericolosità sociale.
La Decisione della Cassazione: Genericità e Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo affetto da “genericità”. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso non muoveva una critica puntuale e specifica alla motivazione della Corte d’Appello. Piuttosto, si limitava a proporre una diversa ricostruzione dei motivi dell’evasione, tentando di ottenere una nuova e autonoma valutazione dei fatti. Questo tipo di richiesta, tuttavia, esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la correttezza logica e giuridica della decisione impugnata, non riesaminare il merito della vicenda.
Le motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del processo penale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità. La Corte ha stabilito che la valutazione della Corte d’Appello era esente da “evidenti vizi logici” e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità. La decisione dei giudici di merito di negare la tenuità del fatto era stata giustificata in modo logico e coerente, facendo leva su elementi concreti come l’intensità del dolo e la recidiva. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa costruzione logico-giuridica, si è rivelato inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante insegnamento: per contestare efficacemente la mancata applicazione della tenuità del fatto, non è sufficiente proporre una versione alternativa degli eventi. È necessario, invece, individuare e dimostrare un vizio logico o una violazione di legge manifesti nella motivazione del giudice di merito. In assenza di tali vizi, un ricorso generico è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quando un ricorso in Cassazione per la tenuità del fatto può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando risulta generico, cioè quando non contesta in modo specifico e puntuale la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una diversa e autonoma rivalutazione dei fatti, che non è consentita in sede di legittimità.
Quali elementi possono impedire l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Secondo la decisione, elementi come le modalità della condotta (in questo caso, l’arbitrarietà dell’allontanamento), la particolare intensità del dolo e la pericolosità dell’imputato, desunta anche dalla sua condizione di recidivo, possono giustificare l’esclusione della causa di non punibilità.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36246 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36246 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 17281/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell’evasione in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento, oltre che dalla pericolosità dell’imputato per la sua riconosciuta condizione di recidivo, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione dei motivi dell’evasione, non apprezzabile in questa sede;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna do ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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