Tenuità del Fatto: La Valutazione del Giudice è Insindacabile?
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Esso permette di escludere la punibilità per reati che, pur essendo formalmente illeciti, risultano concretamente di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e dipende da una valutazione complessa del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio dei limiti entro cui è possibile contestare la decisione di un giudice di non applicare tale beneficio.
Il Caso: Ricorso contro la Condanna per Minaccia a Pubblico Ufficiale
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di cui all’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). L’imputato, non accettando la condanna, ha proposto ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Secondo la difesa, le circostanze specifiche del reato erano tali da poter essere considerate di lieve entità, giustificando così l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. e, di conseguenza, l’assoluzione.
La Decisione della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Corte di Cassazione ha respinto la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità del fatto non è un’operazione matematica, ma una valutazione discrezionale e complessa che spetta al giudice di merito.
I Criteri di Valutazione del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede nel corretto operato della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia. La valutazione sulla tenuità richiede un’analisi congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. In particolare, il giudice deve tenere conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, del codice penale, dei seguenti elementi:
* Le modalità della condotta: come è stato commesso il reato?
* Il grado di colpevolezza: l’intensità del dolo o il grado della colpa.
* L’entità del danno o del pericolo: quali conseguenze ha prodotto la condotta illecita?
Solo attraverso un’analisi sinergica di questi indicatori è possibile stabilire se l’offesa al bene giuridico tutelato sia effettivamente ‘tenue’.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda sul principio che, una volta che il giudice di merito (in questo caso, la Corte d’Appello) ha compiuto una valutazione completa e logicamente argomentata su tutti gli indici previsti dalla legge, il suo giudizio non può essere messo in discussione in sede di legittimità se non per vizi logici evidenti, che nel caso di specie non sussistevano. Il ricorso era ‘manifestamente infondato’ proprio perché la Corte territoriale aveva già esaminato e ponderato tutti gli aspetti necessari per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente autorevole (Sezioni Unite, sentenza Tushaj del 2016), che ha cristallizzato questi principi, sottolineando la natura complessa e fattuale della valutazione richiesta.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un punto cruciale: non è sufficiente affermare che un fatto sia ‘lieve’ per ottenere l’applicazione della causa di non punibilità. È necessario che dall’intera analisi del caso emerga una minima offensività. La decisione della Cassazione insegna che il ricorso basato sulla mancata applicazione della tenuità del fatto ha scarse possibilità di successo se non è in grado di dimostrare un’evidente illogicità o una palese omissione nella valutazione del giudice di merito. La discrezionalità di quest’ultimo, se correttamente esercitata attraverso una motivazione congrua basata sui criteri legali, rimane sovrana. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso basato sulla mancata applicazione della tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva già effettuato una valutazione corretta e completa di tutti gli elementi previsti dalla legge (modalità della condotta, colpevolezza, entità del danno), concludendo che il fatto non fosse di particolare tenuità.
Quali elementi deve considerare un giudice per decidere sulla tenuità del fatto?
Il giudice deve compiere una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, tenendo conto, ai sensi dell’art. 133 del codice penale, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo causato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44644 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44644 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 28/05/1975
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 18746/24 Esposito
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 336 cod. pen.) Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso attinente alla mancata applicazione dell’art. 131-bi cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede u valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che teng conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grad di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 11/10/2024