Tenuità del fatto: la Cassazione chiarisce i limiti per l’ammissibilità del ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso emblematico, chiarendo i criteri di valutazione per l’applicazione della tenuità del fatto e per la concessione delle attenuanti generiche. La decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso specifici e non manifestamente infondati, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo: Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Un soggetto condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava la violazione dell’articolo 131-bis del codice penale, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.
In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’articolo 62-bis del codice penale, denunciando un vizio di motivazione da parte della Corte territoriale.
La Valutazione della Cassazione sulla tenuità del fatto
La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. sulla base di una valutazione completa e logica.
Nello specifico, la decisione impugnata si fondava su tre elementi cruciali:
1. Le modalità della condotta: considerate indicative di una certa gravità.
2. La “non esiguità” del danno: il pregiudizio arrecato alla persona offesa non era stato ritenuto trascurabile.
3. L’abitualità della condotta: l’imputato presentava numerosi precedenti penali per reati della stessa indole, un fattore che, per legge, osta al riconoscimento della tenuità del fatto.
La Cassazione ha ribadito che, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste nel ragionamento dei giudici di merito, la valutazione su tali aspetti non può essere riconsiderata in sede di legittimità.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Motivazioni Troppo Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato come la difesa si fosse limitata a una critica generica e astratta della sentenza impugnata, senza opporre argomentazioni specifiche e valide in grado di confutare il ragionamento dei giudici d’appello.
Questi ultimi avevano negato le attenuanti valorizzando la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena. La Cassazione, citando la propria giurisprudenza consolidata (Sez. 2, n. 23903/2020 e Sez. 3, n. 24128/2021), ha confermato che una censura di questo tipo, priva di un reale confronto con le motivazioni della sentenza, non è consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si basa sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi proposti. Il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità perché le critiche mosse alla sentenza di secondo grado non erano idonee a mettere in discussione la coerenza e la correttezza giuridica del percorso logico seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione adeguata sia per escludere la tenuità del fatto, sia per negare le attenuanti generiche, ancorando la sua decisione a elementi concreti come i precedenti penali e l’assenza di fattori positivi da valutare.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Tale esito comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma uno strumento di controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, i motivi devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati per poter essere esaminati.
Quando può essere esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sulla base della decisione, la tenuità del fatto viene esclusa quando emergono elementi come l’abitualità della condotta, desumibile da numerosi precedenti penali della stessa indole, e la non particolare esiguità del danno cagionato alla persona offesa.
Perché un motivo di ricorso sulle attenuanti generiche può essere dichiarato inammissibile?
Un motivo di ricorso sulle attenuanti generiche è ritenuto inammissibile quando è generico, ovvero quando si limita a sostenere una carenza di motivazione senza contrapporre una valida confutazione delle argomentazioni espresse nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46857 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46857 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERAMO il 27/06/1978
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la vi dell’art. 131-bis, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconosci causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato. La Corte di correttamente escluso l’applicazione del disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., no nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione della condotta, del “non esiguità” del danno cagionato alla persona offesa e dell’abi condotta desumibile dai numerosi precedenti penali della medesima indole (vedi pag. sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in a contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circ attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità; la difesa limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnan conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle arg espresse in sentenza. I giudici di appello, ai fini del diniego delle invocate att correttamente valorizzato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) la mancanza di favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, R – 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
e
Il Presid nte