Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15261 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, n. Barcellona Pozzo di Gotto (Me) 23/11/1967 avverso la sentenza n. 41/23 del Tribunale di Barcellona Pozzo di C otto del 12/01/2024
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del !;ostitu Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inamn issibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 dicembre del 2024 la Corte di appello di ME ssina ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di cassazione, perché investita dell’appello avverso la sentenza con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 12/01/2024 aveva assolto NOME COGNOME COGNOME dal reato di C: Ji all’art. 392 cod. pen. per particolare tenuità del fatto, rilevando l’inappellabi ità della pronuncia ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in quanto iferita a reato punito con la sola pena della multa.
Avverso la sentenza ha, infatti, proposto appello, convertito ora i i ricorso per cassazione, il difensore dell’imputato prosciolto, con la deduzior e di tre motivi di censura.
2.1. Mancanza della condizione di procedibilità in ordine al reato conte tato.
L’imputato andava prosciolto ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., at.:eso che la querela era stata presentata da NOME COGNOME il quale, risp etto allo appezzamento di terreno interessato dalla vicenda processuale, no i aveva legittimazione attiva, non potendo, quindi assumere, la qualifica di persona offesa. Il terreno era, infatti, di proprietà di NOME COGNOME che, dopi averne subito l’esproprio da parte delle Ferrovie dello Stato, aveva conti mato a mantenerne il possesso animo domini, non potendo pertanto appart inere al querelante a nessun titolo.
2.2. L’imputato andava assolto per insussistenza dei fatti e/o insufficie za della prova ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha fondato le sue valutazioni in base alla querela, alle dich arazioni della parte civile e alla testimonianza di un soggetto terzo, nonostante un ben più ampio corredo istruttorio il cui apprezzamento è, invece, totalmente sfuggito al giudice.
2.3. Insussistenza del fatto contestato per difetto dell’elemento oggettivo nonché di quello soggettivo e illogicità della motivazione circa la configJrabilità dell’illecito penale di cui all’art. 392 cod. pen.
Il Tribunale ha ritenuto integrati gli elementi costitutivi del reato nor ostant l’assenza del requisito dell’arbitrarietà e del dolo in capo all’imputato, avE ndo per contro l’istruttoria dibattimentale dimostrato proprietà e risalente poss esso da parte di NOME del terreno in cui si era verificata la co ttestata condotta di dissotterramento e danneggiamento dei tubi del sistema irrigi io.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, così convertito l’appello originariamente proposto, va di:hiarato inammissibile.
2. Erroneamente individuato l’appello come mezzo di impugnazione da parte della difesa dell’imputato – come correttamente rilevato dalla Corte territ priale in
ossequio al disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. – ne dE riva la intrinseca non proponibilità dei motivi di censura, tutti implicanti (L
supra)
verifiche di stretto merito e puro fatto, ivi compresa quella relativa alla dedotta assenza della condizione di procedibilità, precluse come tali al gii. dice di
legittimità.
3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, cc
-ne per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processi. ali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamer to delle processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrr ende.
Così deciso, 18 marzo 2025 l r