Tenuità del Fatto: Inammissibile il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6165 del 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni: un ricorso basato sulla richiesta di applicazione della tenuità del fatto deve essere specifico e non generico. La pronuncia offre spunti importanti per comprendere i limiti del sindacato di legittimità e i requisiti di ammissibilità di un ricorso che invoca l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Genova. L’imputato, condannato nei gradi di merito, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis c.p.
Secondo la difesa, le circostanze del reato erano tali da poter essere qualificate come di lieve entità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già escluso tale possibilità, motivando la propria decisione sulla base di elementi concreti. Il caso approdava quindi dinanzi ai giudici di legittimità per la valutazione finale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se il fatto fosse o meno ‘tenue’), ma si ferma a un livello procedurale precedente. L’inammissibilità è stata dichiarata a causa della ‘genericità’ del motivo di ricorso.
In conformità con l’articolo 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha chiarito perché il ricorso non potesse essere accolto. Il punto centrale delle motivazioni risiede nel fatto che il ricorso era meramente ripetitivo e non si confrontava specificamente con le ragioni esposte dalla Corte d’Appello.
I giudici di merito avevano escluso l’oggettiva tenuità del fatto non solo per la semplice trasgressione di un ordine dell’Autorità, ma per ragioni ben più sostanziose:
1. Gravità della condotta: La Corte d’Appello aveva valutato il comportamento dell’imputato come grave, tenendo conto delle modalità con cui il reato era stato commesso.
2. Contesto specifico: Un elemento decisivo era l’assenza di valide giustificazioni in relazione a una misura cautelare che era stata applicata solo pochi giorni prima del fatto, a seguito di un’aggressione ai danni della persona offesa. Questo contesto indicava una maggiore gravità e una scarsa propensione a rispettare le prescrizioni legali.
La Cassazione ha sottolineato che queste sono ‘valutazioni di fatto’, che, se non affette da ‘evidenti vizi logici’, non possono essere riesaminate in sede di legittimità. Il ruolo della Corte di Cassazione, infatti, non è quello di un terzo giudice di merito, ma di controllore della corretta applicazione della legge.
Il ricorso, limitandosi a riproporre la richiesta di applicazione della tenuità del fatto senza smontare punto per punto il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata, si è rivelato ‘generico’ e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: L’Insegnamento della Corte
L’ordinanza in esame è un monito importante: per sperare di ottenere una riforma in Cassazione, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È necessario che il ricorso sia tecnicamente ineccepibile e che attacchi in modo specifico e argomentato le eventuali illogicità o violazioni di legge presenti nella decisione del giudice precedente. In materia di tenuità del fatto, non basta affermare che l’offesa è lieve; bisogna dimostrare perché la valutazione contraria della Corte d’Appello è errata nel suo percorso logico e giuridico. In assenza di tale specificità, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso basato sulla tenuità del fatto è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non ha contestato in modo specifico le motivazioni della corte precedente, ma si è limitato a riproporre la richiesta senza affrontare i punti logici della decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per escludere la tenuità del fatto?
La Corte d’Appello ha valutato la gravità complessiva della condotta e le modalità specifiche del fatto. Ha inoltre dato peso all’assenza di giustificazioni valide, considerando che il reato era stato commesso pochi giorni dopo l’applicazione di una misura cautelare per un’aggressione ai danni della stessa vittima.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso determinata in 3.000,00 euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6165 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6165 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è inammissibile per genericità, avendo la Corte escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta e non solo per la trasgressione ad un odine dell’Autorità ma per la assenza di valide giustificazioni rispetto ad una misura cautelare che era stata applicata pochi giorni dopo l’aggressione ai danni della persona offesa, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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