Tenuità del Fatto: Il Ricorso in Cassazione Deve Essere Specifico, non Generico
L’istituto della tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati considerati di minima offensività. Tuttavia, per far valere le proprie ragioni, specialmente in sede di legittimità, è fondamentale che l’impugnazione sia redatta con precisione e non si limiti a una generica contestazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione 7 Penale, n. 33047/2025) ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico su questo tema sia destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte territoriale lo aveva condannato per il reato di evasione, negando l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato, non condividendo tale decisione, si è rivolto alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su un unico motivo: l’errata valutazione da parte dei giudici di merito circa la sussistenza dei presupposti dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: la genericità del ricorso sulla tenuità del fatto
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità del motivo di ricorso. La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione puntuale e congrua per escludere la tenuità del fatto. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano valorizzato due elementi:
1. Le modalità dell’evasione: le circostanze concrete del reato non sono state ritenute lievi.
2. La particolare intensità del dolo: l’intenzione di commettere il reato è stata giudicata particolarmente forte, desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento.
Di fronte a questa motivazione, il ricorso dell’imputato è stato considerato generico. Anziché individuare specifici vizi logici o errori di diritto nel ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a proporre una diversa ricostruzione dei motivi dell’evasione. Questo, secondo la Cassazione, costituisce un tentativo inammissibile di ottenere una nuova e autonoma valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Le valutazioni della Corte d’Appello, non essendo inficiate da evidenti vizi logici, non potevano essere messe in discussione in quella sede.
Le Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Quando si contesta la mancata applicazione di un istituto come la tenuità del fatto, non è sufficiente esprimere il proprio dissenso rispetto alla decisione. È indispensabile che il ricorso attacchi in modo mirato e specifico la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando le contraddizioni, le illogicità manifeste o le violazioni di legge in cui i giudici di merito sarebbero incorsi. Un ricorso che si limita a riproporre una diversa lettura delle prove o una differente versione dei fatti è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione sulla tenuità del fatto viene considerato generico?
Un ricorso viene considerato generico quando non contesta in modo specifico i vizi logici o giuridici della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove.
Può la Corte di Cassazione rivalutare le modalità di un’evasione per concedere la tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità e non può riesaminare i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della corte inferiore, senza entrare nel merito delle valutazioni fattuali come le modalità del reato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita equitativamente dalla Corte, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33047 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33047 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a AGNONE il 14/10/1999
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rg. 14122/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto in tema di 131-bis cod. pen. dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato avendo escluso l’oggettiva tenuità del fatto per le modalità dell’evasione in ragione della particolare intensità del dolo desunta dall’arbitrarietà dell’allontanamento, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi inficiate da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, a fronte della diversa ricostruzione dei motivi dell’evasione, non apprezzabile in questa sede;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 1b ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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