Tenuità del Fatto e Precedenti Penali: un Binomio Escluso dalla Cassazione
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per deflazionare il sistema giudiziario, evitando la sanzione per reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito come la presenza di precedenti penali possa essere un ostacolo insormontabile per ottenere tale beneficio, specialmente in contesti di misure di prevenzione.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con annesso obbligo di soggiorno. A questa persona era stato imposto di versare una cauzione di duemila euro entro dieci giorni, come previsto dalla normativa. Non avendo ottemperato a tale obbligo, veniva condannato in primo grado e in appello alla pena di otto mesi di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 159/2011.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni principalmente su due punti: una presunta violazione di legge e, soprattutto, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’Esclusione della Tenuità del Fatto alla Luce dei Precedenti Penali
Il fulcro della decisione della Corte di Cassazione risiede nella valutazione dei presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La norma richiede che l’offesa sia, appunto, di particolare tenuità, ma anche che il comportamento del reo non sia abituale. La Corte d’Appello aveva già negato il beneficio, motivando la sua decisione sulla base di due elementi:
1. L’intensità del dolo: La volontà cosciente di non versare la cauzione imposta.
2. La natura non occasionale del fatto: L’imputato risultava già gravato da precedenti penali.
È proprio quest’ultimo aspetto che la Cassazione ha ritenuto decisivo. I giudici hanno sottolineato come la difesa non avesse contestato specificamente il rilievo sui precedenti penali, rendendo così la motivazione della corte di merito solida e inattaccabile. La presenza di un passato criminale, secondo la Corte, è un indicatore che la condotta illecita non è un episodio isolato e sporadico, ma si inserisce in un contesto di più ampia riprovevolezza, facendo venir meno il requisito della non abitualità del comportamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una ‘semplice reiterazione’ di censure già adeguatamente valutate e respinte nei gradi di merito. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve evidenziare vizi di legittimità concreti, come contraddizioni manifeste nella motivazione o chiare violazioni di legge, e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già risolte.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara: per escludere la causa di non punibilità per tenuità del fatto, è sufficiente che manchi anche solo uno dei presupposti richiesti dalla legge. In questo caso, la Corte territoriale ha correttamente individuato nei precedenti penali dell’imputato un elemento decisivo per qualificare il fatto come ‘non occasionale’. Tale valutazione è stata considerata logica, completa e priva di vizi, e quindi non sindacabile in sede di legittimità. La sentenza impugnata, pertanto, è stata ritenuta immune da qualsiasi censura.
Le Conclusioni
Questa pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la valutazione per la concessione del beneficio della tenuità del fatto deve essere complessiva e non limitata al singolo episodio delittuoso. I precedenti penali di un imputato assumono un peso determinante, potendo trasformare un reato, di per sé di modesta entità, in un comportamento non meritevole del beneficio della non punibilità. La decisione riafferma che l’art. 131-bis c.p. non è un automatismo, ma il risultato di un giudizio ponderato sulla condotta e sulla personalità del reo, nel quale il passato gioca un ruolo cruciale.
Avere precedenti penali impedisce sempre di ottenere il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, i precedenti penali sono un elemento decisivo. La Corte ha ritenuto che la presenza di precedenti penali renda la condotta ‘non occasionale’, facendo così venire meno uno dei presupposti necessari per applicare l’art. 131-bis c.p.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché è stato ritenuto una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla corte di merito, senza presentare nuove contraddizioni o violazioni di legge che potessero essere valutate in sede di legittimità.
Qual era il reato contestato all’imputato?
Il reato era quello previsto dall’art. 76, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, ovvero non aver ottemperato all’ordine di versare una cauzione mentre era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2639 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2639 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica del 05/03/2024, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 76 comma 4 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, non ottemperava all’ordine di versare la cauzione di euro duemila, entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione della misura – e, per l’effetto, lo avev condannato alla pena di mesi otto di arresto.
Ricorre per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 76 comma 4 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre che in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
La doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito; invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non emergono le dedotte contraddittorietà, né è dato riscontrare alcuna violazione di legge.
Quanto all’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione sia dell’intensità del dolo riscontrabile nella condotta tenuta dall’imputato, sia della natura non occasionale del fatto, trattandosi di soggetto già gravato da precedenti penali; tale ultimo aspetto, in particolare, non viene aggredito dalle deduzioni difensive.
La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.