Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15948 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15948 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Fermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/4/2023 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28/4/2023, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 6/5/2021 dal Tribunale di Macerata, con la quale NOME era stato giudicato colpevole del delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
ti
si contesta, in primo luogo, l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe giustificato la propria decisione con argomento viziato, in primo luogo richiamando un precedente specifico – invero qualificato come “precedenti” – dal quale non potrebbe desumersi affatto l’abitualità della condotta; premesso che, nell’occasione, l’imputato era stato condannato per la detenzione di 0,83 grammi di marijuana, il ricorso evidenzia che tale pronuncia non potrebbe giustificare la ritenuta abitualità, in quanto le Sezioni Unite “Tushaj” di questa Corte (n. 13681 del 25/2/2016) avrebbero chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello preso in esame. Sarebbe necessario, dunque, a tal fine, che i reati della stessa indole siano almeno tre, ricomprendendo nel numero anche quello per cui si procede. Quanto, poi, al dato ponderale della sostanza, lo stesso sarebbe talmente modesto da giustificare il riconoscimento dell’esimente;
inosservanza ed erronea applicazione degli art. 112 cod. proc. civ., 671, comma 1, cod. proc. pen. La Corte di appello non avrebbe censurato la decisione del primo Giudice di negare il vincolo della continuazione tra la condanna in esame e quella di cui alla sentenza del Tribunale di Fermo del 31/10/2017; il ricorrente, infatti, avrebbe prodotto quella sentenza soltanto per documentare la particolare tenuità del precedente, non certo per chiedere la continuazione tra i due reati, che mai avrebbe costituito oggetto di domanda. Il Tribunale, non censurato dalla Corte di appello, si sarebbe dunque pronunciato ultrapetita, con evidente pregiudizio per il ricorrente ai sensi dell’art. 671, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta infondato.
Con riguardo, innanzitutto, alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, questa è stata negata dalla Corte di appello in ragione della accertata disponibilità, in capo all’imputato, di sostanze stupefacenti di differente tipologia (marijuana e hashish), oltre che di strumenti utili a confezionamento ed alla distribuzione a terzi (bilancino e grinder), nonché del denaro ricavato dal commercio illecito; ancora, la sentenza ha sottolineato i precedenti penali, tali da evidenziare nel soggetto una personalità proclive a delinquere.
4.1. Ebbene, con questo argomento la decisione impugnata – contrariamente a quanto affermato nel ricorso – non ha inteso riconoscere nel fatto l’espressione di un comportamento abituale, tale, dunque, da giustificare l’applicazione del
citato principio di diritto della sentenza a Sezioni Unite “Tushaj,” quanto evidenziare una personalità tesa alla consumazione di illeciti in materia di stupefacenti per come emerso dalle modalità del fatto appena richiamate: un giudizio, dunque, formulato ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen., espressamente citato dall’art. 131-bis cod. pen. come decisivo canone di lettura della condotta nell’ottica della causa di non punibilità qui sollecitata. È stat valorizzata, in sintesi, la predisposizione di un modello organizzativo non minimale, quindi insuscettibile di essere qualificato come fatto di lieve entità.
In ordine, poi, alla continuazione tra la condotta qui contestata e quella del precedente di cui alla sentenza del 31/10/2017, la relativa censura risulta inammissibile.
5.1. Occorre premettere che dalla lettura dei verbali di udienza, e dalle conclusioni rassegnate dal difensore, non risulta in effetti che la continuazione tra i fatti qui a giudizio e quelli di cui alla precedente decisione fosse stata richiesta sollecitata.
5.2. Tanto evidenziato, occorre però sottolineare che il motivo di ricorso contiene soltanto la reiterata denuncia di un vizio di ultrapetizione (sul presupposto che la continuazione non sarebbe stata richiesta dalla difesa) ed il richiamo all’art. 671, comma 1, prima parte, cod. proc. pen., senza ulteriori precisazioni (in forza di questa norma, nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione). Questo argomento, dunque, risulta generico e, soprattutto, non sostenuto dall’indicazione di un concreto interesse a proporlo: si lamenta, infatti, che la Corte di appello si sarebbe pronunciata d’ufficio, per l’appunto ultra petita, “seriamente pregiudicando le ragioni dell’imputato”, ma non si precisa in che termini si manifesterebbe un tale pregiudizio, né, anche a voler ipotizzare una futura richiesta ex art. 81 cpv. cod. pen. (invero neppure accennata), si sostiene quali argomenti la difesa avrebbe poi inteso proporre al giudice dell’esecuzione – diversi dall’identità del reato e dal nesso cronologico, esaminati dalla Corte di appello – al fine di sollecitare l’applicazione del medesimo istituto tra le sentenze in oggetto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il/sigliere estensore GLYPH Il Presidente