Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31629 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr. Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Sennmah, Rv. 275782);
che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 3);
che, peraltro, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni relative alla commissione, da parte dell’imputato, di plurimi reati della stessa indole (si vedano pagg. 4 e 5), con le quali si evidenzia, seppur implicitamente, la sussistenza della preclusione normativa dell’abitualità del comportamento, secondo quanto disposto dall’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 giugno 2024.