Spaccio e Tenuità del Fatto: Quando un Reato non è “Lieve”?
La cessione di una singola dose di stupefacente può sembrare un fatto di minima importanza, ma la sua qualificazione giuridica è tutt’altro che scontata. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra lo spaccio di lieve entità e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, stabilendo criteri precisi per la loro applicazione. La decisione sottolinea come non sia sufficiente la piccola quantità di droga per escludere la punibilità, se altri elementi indicano una maggiore gravità della condotta.
I Fatti del Caso: La Cessione di Cocaina e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente per aver ceduto una dose di cocaina del peso di 0,294 grammi. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Contestazione della motivazione: L’imputato riteneva la motivazione della sentenza d’appello insufficiente e contraddittoria, sostenendo che si basasse su una lettura parziale delle testimonianze dei militari operanti.
2. Mancato riconoscimento della tenuità del fatto: Il ricorrente lamentava il diniego della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale, ritenendo che la minima quantità di droga ceduta rendesse il fatto particolarmente tenue.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno ritenuto entrambi i motivi di ricorso manifestamente infondati, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la tenuità del fatto e la sua valutazione
La Corte di Cassazione ha esaminato nel dettaglio le ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, fornendo importanti chiarimenti.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha stabilito che la motivazione della sentenza impugnata era solida e coerente. La colpevolezza dell’imputato era stata provata non solo dalle testimonianze, ma anche da elementi oggettivi come il rinvenimento della sostanza stupefacente sull’acquirente e del denaro, prezzo della vendita, nella disponibilità del ricorrente. Le presunte divergenze testimoniali e l’errore sulla data di un test sono stati considerati irrilevanti ai fini della dimostrazione dell’avvenuta cessione.
Il punto centrale della pronuncia riguarda però il secondo motivo, relativo alla tenuità del fatto. La Corte ha ribadito la netta distinzione tra la fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Si tratta di due istituti giuridici che, sebbene possano sembrare simili, operano su piani diversi:
* Lieve entità: Per riconoscere questa attenuante, il giudice valuta i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la quantità e qualità della sostanza.
* Tenuità del fatto: Per applicare questa causa di non punibilità, il giudice deve considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo e, soprattutto, il carattere non abituale della condotta.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente negato la tenuità del fatto valorizzando due elementi cruciali: le modalità della condotta (la cessione era stata preceduta da un contatto telefonico, elemento che può indicare una non occasionalità dell’attività) e la qualità della sostanza (cocaina, una “droga pesante”). Questi fattori, secondo i giudici, conferivano all’offesa una gravità tale da superare la soglia della particolare tenuità, rendendo inapplicabile la causa di non punibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato della giurisprudenza. La lezione principale è che la valutazione sulla tenuità del fatto non è automatica e non può basarsi unicamente sulla quantità esigua di droga ceduta. Il giudice deve compiere un’analisi più ampia, che tenga conto del contesto complessivo dell’azione criminale. Elementi come la preordinazione (un contatto telefonico), la natura della sostanza e altri indici che possono suggerire un’attività non isolata, sono determinanti per escludere l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione ribadisce, quindi, che anche un singolo episodio di spaccio, seppur quantitativamente modesto, può essere ritenuto meritevole di sanzione penale se le sue modalità rivelano un’offensività non trascurabile.
È possibile ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto per lo spaccio di una piccola dose di droga?
Non automaticamente. Secondo la Corte, anche se la quantità è minima, la non punibilità può essere esclusa se altri elementi, come le modalità della condotta (ad esempio, un contatto telefonico che precede la cessione) e la qualità della sostanza (es. cocaina), indicano una gravità dell’offesa che supera la soglia della tenuità.
Qual è la differenza tra il reato di ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5) e la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.)?
Sono due concetti distinti. La ‘lieve entità’ è un’ipotesi attenuata di reato che si valuta in base a mezzi, modalità, circostanze e quantità/qualità della droga. La ‘tenuità del fatto’ è una causa di esclusione della punibilità che richiede una valutazione più ampia sulla modalità della condotta, sul grado di colpevolezza, sull’entità del danno e sul carattere non abituale del comportamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati. La Corte ha considerato la motivazione della sentenza d’appello corretta e logica sia nella ricostruzione del fatto (la cessione di droga) sia nel negare la causa di non punibilità per tenuità del fatto, data la presenza di elementi indicativi di una certa gravità della condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12442 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12442 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che contesta la correttezza della motivazione posta ‘base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla cessione di una dose di cocaina del peso di 0,294 grammi, meramente riproduttivo RAGIONE_SOCIALE stesse censure già devolute e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, è manifestamente infondato. La corte territoriale in continuità con la decisione di primo grado ha ritenuto dimostrata la cessione di una dose di cocaina a tale COGNOME NOME in quanto avvenuta sotto la diretta osservazione dei militari operanti, dal rinvenimento della sostanza stupefacente in capo all’COGNOME e della somma di denaro prezzo della vendita nella disponibilità del ricorrente. Si tratta di una motivazione che regge alle censure che nuovamente si appuntano sulla divergenza RAGIONE_SOCIALE testimonianze dei militari, che non riguardano l’avvenuta cessione, e sulla data del narcotest ritenuta frutto di un errore materiale.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contestapt il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è parimenti manifestamente infondato alla luce della motivazione resa dalla corte territoriale che ha dato rilevanza alle modalità della condotta (cessione preceduta da contatto telefonico da cui ha inferito una abitualità) e alla qualità della sostanza (droga pesante), da cui un giudizio di gravità dell’offesa. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei princ secondo cui in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità RAGIONE_SOCIALE sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Rv. 281572 – 01
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2024
Il Consiglief COGNOMECOGNOMENOME> s nsore COGNOME
Il Presidente