Tenuità del Fatto: Quando i Precedenti Penali Bloccano l’Assoluzione
L’istituto della tenuità del fatto, previsto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, il suo accesso non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza come la presenza di precedenti penali specifici possa precludere l’applicazione di questa causa di non punibilità, delineando confini precisi per il suo utilizzo.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato dalla Suprema Corte riguarda un individuo che ha presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La ragione del diniego era chiara: l’imputato non era nuovo a comportamenti illeciti, ma era già gravato da precedenti penali per un fatto identico a quello per cui si procedeva. Ritenendo ingiusta tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basandolo su un unico motivo: la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte sulla tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse giuridicamente corretta e in linea con i principi consolidati espressi dalle Sezioni Unite. La valutazione sulla sussistenza della tenuità del fatto non può prescindere da un’analisi completa di tutti gli indici previsti dalla legge, tra cui il comportamento dell’imputato.
Le Motivazioni: Perché i Precedenti Escludono la Tenuità del Fatto?
Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione dei requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 131-bis. La norma richiede non solo che l’offesa sia di “particolare tenuità” (considerando le modalità della condotta e l’esiguità del danno), ma anche che il comportamento non sia “abituale”. Questo secondo requisito si traduce, in positivo, nella necessità che la condotta sia “occasionale”.
La Corte ha spiegato che la presenza di un precedente penale per un reato identico dimostra proprio l’assenza di occasionalità. Un comportamento ripetuto nel tempo non può essere considerato un episodio isolato e sporadico, ma piuttosto un sintomo di una tendenza a delinquere che è incompatibile con la ratio dell’istituto. I giudici hanno fatto esplicito riferimento a precedenti pronunce delle Sezioni Unite (sentenze Ubaldi e Tushaj), che hanno stabilito come la valutazione sulla non punibilità debba essere condotta “in concreto”, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione, inclusa la storia criminale del soggetto. Di conseguenza, il difetto del requisito dell’occasionalità, provato dai precedenti specifici, è stato ritenuto un ostacolo insuperabile all’applicazione del beneficio.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio di fondamentale importanza pratica: l’istituto della tenuità del fatto non è un salvacondotto per i recidivi. La sua finalità è quella di evitare una sanzione penale per fatti genuinamente marginali e isolati, non di offrire una via d’uscita a chi reitera condotte illecite. Questa decisione serve da monito, chiarendo che il passato criminale di un individuo, specialmente se caratterizzato dalla ripetizione dello stesso tipo di reato, ha un peso determinante nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio. La valutazione del giudice deve essere complessiva e rigorosa, e la non occasionalità del comportamento rappresenta un elemento decisivo che può portare, come in questo caso, al rigetto della richiesta.
È possibile beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto se si hanno precedenti penali?
No, secondo questa ordinanza, avere precedenti penali specifici per un reato identico a quello per cui si è a processo esclude il requisito dell’occasionalità della condotta, rendendo inapplicabile l’art. 131-bis c.p.
Quali sono i requisiti principali per l’applicazione della tenuità del fatto?
I requisiti fondamentali sono due: la particolare tenuità dell’offesa (valutata in base alle modalità della condotta e all’esiguità del danno) e la non abitualità del comportamento, che implica che la condotta debba essere occasionale.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Ha confermato che la Corte d’Appello ha agito correttamente nel negare l’applicazione della tenuità del fatto, data la presenza di precedenti penali identici a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COMACCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME l’unico motivo di ricorso avente ad oggetto la mancata applicazio dell’art. 131-bis cod. pen.
Osservato che la Corte territoriale, in ossequio ai principii enunciati dalle Unite (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, COGNOME, Rv. 283064; Sez. U, n. 1368 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), per i quali la valutazione circ sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo con tutti gli indici di legge, ha argomentato, circa il difetto del dell’occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferim precedenti penali per fatto identico dai quali l’imputato era gravato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 22 aprile 2024
Il Consigliere(eStensore
Il Presi ente