Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con sentenza resa in data 17 ottobre 2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa in data 3 luglio 2019 dal Tribunale di Catanzaro nei confr di NOME, per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. b), CIS, in stat conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Con l’aggravante di aver commesso il fatto notturna.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del pro difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al m riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p.p. e in r rigetto della richiesta di lavori di pubblica utilità ex art. 186, co. GLYPH CdS.
I motivi di ricorso sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di c vagliati e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello, oltre che trattamento sanzionatorio sorretto, invece, da sufficiente e coerente motiva ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della C appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertant da vizi di legittimità.
3.1 I giudici del merito hanno dato infatti conto delle ragioni poste alla base d del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis dell’impossibilità di applicare la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità: si è fatto riferimento all’entità del tasso alcolemico rilevato (pari a 1,49 g/ misurazione e 1,56 g/I alla seconda) e alle circostanze temporali della condotta dell’ posto che si trattava di orario notturno (pag. 1 sent. impugnata).
In secondo luogo, la Corte ha già congruamente motivato in merito alla proporzion della pena irrogata in relazione al grado di offensività della condotta, rilevato l’aumento per la contestata aggravante sia stato correttamente applicato alla s pecuniaria e come, altrettanto correttamente, la riduzione per le circostanze a generiche sia stata operata sulla pena base detentiva e sulla misura dell’ammenda r dal già menzionato aumento.
Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ord sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di leg sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giu idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Quanto al rigore punitivo, va ribadito che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena e del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Cort ammette la cd. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 3638 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Sez. 4, sent. del 4 ag n. 9120 R.v. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di compa tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cu cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero a ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si t evenienza che non sussiste nel caso di specie.
4.Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in f della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura ind dispositivo. GLYPH
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14.03.2024