Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28752 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 17/08/1987
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma che dichiarava COGNOME Davide colpevole dei reati previsti dall’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, per il capo A), e dall’art. 4 della I. 110/75, per il capo B), condannandolo, per il reato di cui al capo A), alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa e, per il reato di cui al capo B), alla pena di mesi 1 di arresto e euro 800 ammenda.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello lamentando, con il primo motivo, un difetto dell’apparato motivaziona in relazione alla richiesta assolutoria per il capo A). Censura, con il secondo motivo, l’er applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ragione d mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’arti. 131 bis cod. pen. in rel al capo B). Con il terzo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra reati di cui ai capi A) e B).
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione risultano manifestamente infondati in quanto riproduttivi di p di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudi merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte di Appello ha fornito un’adeguata e logica motivazione foglio 3 dando conto degli elementi di prova che hanno portato a ritenere l’incompatibilità d detenzione della hashish con la destinazione della sostanza all’esclusivo uso personale, quali quantitativo elevato (circa 575 dosi singoli medie), l’assenza di materiali impiegat assumere quel genere di sostanza (cartine o pipette), il rinvenimento di un coltello per il della sostanza stupefacente insieme ad un minor quantitativo di hashish nella stanza adibit all’attività di tatuatore (dove è difficile immaginare che l’imputato ne facesse uso pr dedicarsi ad un compito che richiede estrema precisione e lucidità).
In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della caus esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e i motivi – schiettamente di merito, e dunque non consenti comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appell puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
In particolare, i giudici del gravame a foglio 3 e 4, hanno ritenuto non fondata la richi applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in quanto il tirapugni, strumento esclusivamente destinato all’offesa, è stato sequestrato nell’autovettura sulla qua stava circolando ed era riposto nel vano porta oggetti sotto il volante, dunque in u agevolmente accessibile.
La doglianza è in ogni caso generica e aspecifica, atteso che non attacca la motivazi dalla Corte distrettuale, limitandosi a eccepire che la stessa “non tiene conto risultanze processuali e dello stato di incensuratezza del COGNOME, oltre che da annotazioni sul certificato dei carichi pendenti”, senza contestare alcunchè in punt del fatto.
R,o)-sc,,,
Quanto al terzo motivo, i giudici di merito hanno ritenuto di escludere la continuazione t reati di cui ai capi A) e B), non ravvisando tra la condotta di detenzione di sosta
stupefacente in casa e il porto del tirapugni, in un contesto privo di attinenza con l’att spaccio, un disegno criminoso unitario, peraltro nemmeno dichiarato dall’imputato che non ha
addotto alcun elemento in tal senso (foglio 4).
4. GLYPH
Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che
appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presi