Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26252 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 17/07/1986
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione all’art. 131 bis cod. pen., con un secondo motivo violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e con un terzo motivo violazione di legge sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio, che reputa eccessivo.
Quanto al primo e al secondo motivo si evidenzia che la sostanza stupefacente rinvenuta era di solo poco più di 10 grammi di cocaina, e solo un aparte è stata oggetto di cessione, il che avrebbe potuto essere valorizzato ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità o dell’attenuante invocate. Con il terzo motivo si lamenta la condanna del ricorrente ad una pena non determinata nel minimo edittale.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Tutti i motivi sopra illustrati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Il secondo ed il terzo motivo sono afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243);
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
3.1. Quanto al primo motivo i giudici del gravame del merito ritengono che non sussistano i presupposti per l’applicabilità dell’invocata causa di non punibilità,
prevista dall’art. 131 bis cod. pen. dovendosi tenere in debita considerazione nel caso di specie la personalità negativa dell’imputato (gravato da numerosi precedenti penali per delitti a scopo di lucro) e l’entità non insignificante del quantitativo di sostanza detenuta e la relativa natura.
Orbene, al di là dell’improprio richiamo ai precedenti dell’imputato, che non possono essere valutati ai fini che ci occupano, la Corte isolana mostra di avere valutato, ai fini del diniego, gli elementi principali che caratterizzano il fatto di c all’imputazione (quantità e qualità della sostanza stupefacente) e le sue modalità di svolgimento.
Opera la Corte un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono invece essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l’entità del danno o del pericolo, nonché il carattere non abituale della condotta (cfr. Sez. 3 n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572-01 che, in applicazione del principio, ha escluso la contraddittorietà della sentenza impugnata che, a fronte del rinvenimento nella disponibilità dell’imputato di gr. 23,00 di marijuana, pari a 47 dosi complessive, aveva giudicato il fatto di lieve entità, negando la ricorrenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen.).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, COGNOME, Rv. 266590). S.U. Tushai ricordano che «la nuova normativa non si interessa della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro la distinzione tra fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di f concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen.,
giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla guida di un veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell’imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto).
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, anch’esso manifestamente infondato, la Corte di appello ha motivatamente ritenuto di rigettare la richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 c. 1 n.4 cod. pen. dando conto anche in questo caso dell’assenza di qualsivoglia automatismo derivante dalla riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all’art. comma 5, d.P.R. 309/1990, visto il quantitativo di sostanza non modesto rinvenuto nella disponibilità dell’imputato (pari circa a 50 dosi medi singole) e il tipo di sostanza (cocaina), dovendosi escludere che l’entità del lucro perseguito o effettivamente conseguito sia minima.
3.3. Manifestamente infondato è anche il terzo ed ultimo motivo, in quanto la motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
I giudici del gravame del merito hanno ritenuto corretto il calcolo di pena effettuato dal primo giudice che ha adeguato la sanzione penale all’effettivo disvalore della fattispecie.
In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (così quest Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, COGNOME, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell’8/5/2013, COGNOME e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, COGNOME, Rv. 245596). E ancora, è stato ribadito
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che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità
del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è
sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come
pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se-
guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-
zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/07/2025