Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12757 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona nel procedimento a carico di COGNOME COGNOME nato a San Benedetto del Tronto il 25.04.1970;
avverso la sentenza emessa in data 28/03/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ascoli Piceno ha assolto NOME COGNOME dai reati di evasione commessi in Foligno nelle date del 6 febbraio 2027, del 23 febbraio 2017, del 27 febbraio 2017, del 6 marzo 2017 e del 9 marzo 2017 per particolare tenuità del fatto.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso questa sentenza e ne chiede l’annullamento.
Il Procuratore generale censura la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto la decisione impugnata avrebbe obliterato la personalità dell’imputato e l’abitualità del suo comportamento illecito.
Pur in difetto di una specifica contestazione della recidiva reiterata e specifica, dall’esame del certificato del casellario penale risulterebbe, infatti, che l’imputato ha riportato plurime condanne per stupefacenti e reati contro il patrimonio e ben tre condanne definitive per evasione, l’ultima delle quali passata in giudicato in data 24 maggio 2022, relativa a una condotta (posta in essere in data 4 ottobre 2017), addirittura successiva a quelle oggetto dell’imputazione.
Il Procuratore generale rileva, inoltre, che la stessa imputazione ha ad oggetto ben cinque episodi di evasione dal regime degli arresti domiciliari e che il giudice nella sentenza ha ritenuto provati tali reati, pur ritenendoli non punibili per la particolare tenuità del fatto.
Il ricorrente deduce, tuttavia, come nessun elemento probatorio consenta di fondare la corretta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., legata a due presupposti necessari, -offesa di particolare tenuità e condotta non abitualeentrambi insussistenti.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 18 dicembre 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata.
L’avvocato NOME COGNOME, difensore di Palma, con memoria depositata in data 6 febbraio 2025 e con le conclusioni depositate in data 20 febbraio 2025, ha chiesto di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare il ricorso, in quanto le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno statuito che la continuazione tra reati non impedisce, di per sé, la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ma la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto i reati per cui si procede sono prescritti.
Il Tribunale di Ascoli Piceno ha escluso apoditticamente l’abitualità del comportamento dell’imputato e ha violato il disposto dell’art. 131-bis cod. pen., come interpretato dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.
2.1. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Thusaj, Rv. 266591 – 01, in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili e agli illeciti sottoposti alla sua cognizione – nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).
Per altri reati della stessa indole si intendono quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9858 del 24/01/2024, 5., Rv. 286154 – 01, fattispecie in cui si è ritenuta abituale la condotta di chi, condannato per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, annoverava plurimi precedenti per il delitto di evasione).
Il presupposto ostativo del comportamento abituale può, inoltre, essere accertato incidentalmente da parte del giudice procedente (ex plurimis: Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, COGNOME, Rv. 278347 – 01, fattispecie in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., avendo valutato l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti).
2.2. Il Tribunale, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto ha ritenuto integrata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto dopo aver accertato ben cinque episodi di evasione e a fronte di tre condanne definitive riportate dell’imputato per evasione.
Nessun rilievo può, inoltre, assumere la circostanza che le condotte di evasione oggetto del presente processo siano state ritenute tutte di particolare tenuità, in quanto l’art. 131-bis, quarto comma, cod. pen. espressamente sancisce che «Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato,
professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità…».
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso dovrebbe essere accolto, disponendo l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio.
L’annullamento della sentenza impugnata deve, tuttavia, essere disposto senza rinvio, in quanto il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi è integralmente decorso, stante l’assenza di interruzioni o sospensioni del corso della prescrizione, in data 9 agosto 2024.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.