Tenuità del Fatto: Quando un Reato non è Abbastanza Lieve?
La causa di non punibilità per tenuità del fatto, introdotta dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, evitando il processo per fatti di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che la presenza di precedenti specifici e un comportamento volto a eludere i controlli sono ostacoli insormontabili per ottenere questo beneficio, specialmente nel reato di evasione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione. L’imputato, invece di accettare la condanna, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su un unico punto: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, la condotta contestata era talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte d’Appello
Già i giudici del gravame avevano respinto questa tesi, offrendo una motivazione che la Cassazione ha poi giudicato coerente. La Corte d’Appello aveva valutato non solo l’episodio in sé, ma anche il contesto e la condotta complessiva del soggetto, ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
Le Motivazioni della Cassazione: Niente Tenuità del Fatto per Chi Reitera e Fugge
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e meramente ripetitivo di quanto già sostenuto, e respinto, in appello. I giudici hanno evidenziato due elementi cruciali che impedivano di qualificare il fatto come ‘particolarmente tenue’:
1. Precedenti specifici: L’imputato era già stato arrestato in passato per lo stesso reato di evasione. Questo elemento indica una certa tendenza a delinquere che mal si concilia con la natura occasionale e lieve del fatto richiesta dalla norma.
2. Tentativo di eludere i controlli: Durante l’episodio contestato, l’individuo aveva attivamente cercato di sottrarsi ai controlli delle forze dell’ordine. Questo comportamento dimostra un’intensità del dolo e una volontà di contravvenire alla legge che vanno oltre la soglia della tenuità del fatto.
La Corte ha specificato che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con queste motivazioni, limitandosi a riproporre la sua tesi senza argomentare sul perché la valutazione dei giudici di merito fosse errata. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Implicazioni della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è un calcolo matematico, ma un giudizio complesso che deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta, sia oggettivi che soggettivi. La recidiva specifica e un atteggiamento di sfida nei confronti dell’autorità, come il tentativo di fuga, sono indicatori di una pericolosità sociale e di una gravità della condotta che escludono a priori l’applicazione del beneficio. L’esito del giudizio, oltre alla conferma della condanna, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come conseguenza diretta dell’inammissibilità del ricorso.
È possibile invocare la ‘particolare tenuità del fatto’ per il reato di evasione?
In linea di principio sì, ma la sua applicazione non è automatica e dipende dalle circostanze specifiche. In questo caso, la Corte di Cassazione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per applicarla.
Quali elementi impediscono l’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto in un caso di evasione?
Secondo questa ordinanza, l’aver già subito un precedente arresto per lo stesso reato (evasione) e l’aver tentato attivamente di eludere i controlli delle forze dell’ordine sono elementi che rendono il fatto non ‘particolarmente tenue’ e quindi escludono il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come stabilito nel provvedimento, all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10826 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10826 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 20/10/1978
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
126/ RG 35566
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza che ne confermato la condanna per evasione, deducendo violazione di legge per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex ar . 131-bis cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il motivo è generico e meramente reiterativo di quello d’appello, disatteso dai giudici gravame con motivazione coerente (pag. 2) con cui il ricorrente non si misura in alcun modo soprattutto perché risulta che COGNOME fosse già stato arrestato per evasione e avesse nella spe tentato di eludere i controlli.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procediment ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025