Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nato in Albania il 10/3/1976 NOMECOGNOME nata in Albania il 19/7/1978
avverso la sentenza del 10/7/2023 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sente
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/7/2023, il Tribunale di Forlì riconosceva NOME e NOME COGNOME colpevoli della contravvenzione di cui all’art. 95, d.P.R. 6 giug 2001, n. 380, e li condannava ciascuno alla pena di 300 euro di ammenda.
Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, contestando il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui al 131-bis cod. pen. Per un verso, la sentenza non avrebbe considerato che le ope sarebbero state sostenute da una regolare SCIA rilasciata nel 2018, e che
violazione riscontrata sarebbe rimasta isolata; per altro verso – ed in contras la novella di cui al d. Igs. n. 150 del 2022 – non si sarebbero considerate le co successive al reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Il Tribunale, pronunciandosi anche sulla questione qui riproposta, h redatto una motivazione del tutto adeguata, fondata su elementi oggettivi e pr di illogicità manifesta: come tale, dunque, non censurabile.
4.1. La sentenza, in particolare, ha innanzitutto ben delineato gli elem costitutivi della contravvenzione, accertandone la sussistenza con ampio adeguato argomento (pagg. 2-3), anche tenuto conto della tesi formulata dal difesa (pag. 4): la natura dell’intervento e le sue caratteristiche, costituivano chiara espressione della fattispecie di cui all’art. 95, d.P.R. n. 2001, senza che, peraltro, una valutazione in fatto di tal genere possa e rinnovata in sede di legittimità, anche con riguardo alla dedotta causa di esclus della punibilità.
Con riguardo, poi, alle condotte successive al reato, la sentenza evidenziato – con argomento di merito privo di evidenti aporie logiche – che i la erano stati avviati con una SCIA del 2018, ma l’abuso si era protratto sin settembre 2021 (momento di presentazione della richiesta di sanatoria), dunqu per un tempo assai considerevole. Ancora, il Tribunale ha sottolineato che non e stata fornita alcuna prova del carattere marginale dell’intervento, e che, i caso, la regolarizzazione dell’abuso era passata attraverso non una autorizzazi postuma, ma la rimozione delle opere, che costituisce atto necessitato espressa previsione normativa (art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001). riguardo, occorre dunque ribadire che, in tema di causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, la condotta dell’imputato successiva alla commiss del reato, ove sia meramente anticipatoria di un effetto necessitato dalla l non può giustificare, di per sé sola, l’applicabilità dell’esimente agli effett 131-bis, comma primo, cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c) 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, potendo essere valorizzata solo come ulter criterio, accanto tutti quelli di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., nell del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa (tra le altre, Sez. 3, n. 4 14/11/2024, COGNOME, Rv. 287336). Ebbene, tale giudizio complessivo risulta compiuto nella sentenza impugnata, in termini adeguati e privi di vizi.
I ricorsi, pertanto, devono esser rigettati, ed i ricorrenti condann pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Il Presidente