Tenuità del Fatto: Esclusa per Spaccio Vicino a una Scuola
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nel diritto penale: l’applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto in materia di stupefacenti. Questa decisione sottolinea come il contesto in cui avviene il reato, in particolare la vicinanza a luoghi sensibili come le scuole, possa essere determinante per escludere il beneficio, anche a fronte di una quantità modesta di sostanza detenuta. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, una fattispecie che punisce i cosiddetti ‘fatti di lieve entità’.
L’imputato, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando principalmente due aspetti della sentenza di secondo grado:
1. La mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, in considerazione del modesto dato ponderale della sostanza sequestrata.
2. L’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato.
Il Giudizio di Legittimità e la Tenuità del Fatto
Il ricorrente sperava che la Suprema Corte riconoscesse la scarsa offensività della sua condotta, meritevole quindi di non essere punita penalmente. Tuttavia, le doglianze formulate sono state ritenute dalla Cassazione come un tentativo di rimettere in discussione il merito della vicenda, operazione preclusa in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione, infatti, non può riesaminare i fatti del processo, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e priva di vizi. In questo caso, i giudici di merito avevano fornito una giustificazione congrua per le loro decisioni, rendendo le censure del ricorrente infondate e inammissibili.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha giudicato inammissibile il ricorso, evidenziando come le decisioni del giudice di merito sulla configurabilità della tenuità del fatto e sulla determinazione della pena non siano sindacabili in Cassazione se supportate da una motivazione adeguata. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. basandosi su un elemento di contesto decisivo: l’imputato si trovava nei pressi di un istituto scolastico. Questo fatto, secondo i giudici, rendeva verosimile che lo stupefacente fosse destinato al consumo da parte di giovani in età scolare, una circostanza che aggrava la pericolosità sociale della condotta e la rende incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità’.
Anche riguardo alla pena, la motivazione è stata ritenuta adeguata. La Corte d’Appello aveva quantificato una pena base vicina al minimo edittale e aveva applicato la massima riduzione possibile (un terzo) per le circostanze attenuanti generiche, non ravvisando elementi per un’ulteriore diminuzione.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non dipende solo dalla quantità di sostanza stupefacente, ma richiede un’analisi complessiva della condotta e del contesto. La vicinanza a luoghi come le scuole è un fattore che può rendere la condotta grave e socialmente pericolosa, precludendo l’accesso a benefici di legge. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della proposizione di un ricorso ritenuto privo di fondamento.
Perché la tenuità del fatto è stata negata nonostante la modica quantità di droga?
La tenuità del fatto è stata esclusa perché il reato è avvenuto nei pressi di un istituto scolastico. I giudici hanno ritenuto che questa circostanza rendesse verosimile la destinazione della sostanza a giovani studenti, un fattore che aggrava la condotta e la rende incompatibile con il beneficio della non punibilità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è adeguatamente giustificata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la persona che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, c quale la Corte di appello di Perugia ha affermato la penale responsabilità del ricorre reato di cui all’art. 73 , comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della mot in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all’art. 13 pen., considerato il modesto dato ponderale della sostanza stupefacente detenuta; si ordine al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legit collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ord configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazi sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territori riferimento al fatto che il ricorrente si trovava nei pressi di un istituto scolast verosimilmente, lo stupefacente detenuto era destinato al consumo di giovani in età sco
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatori insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giurid caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi a avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantificazione della pena base prossima al minimo edittale e alla riduzione di questa nella misura massima di un ter effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ritenendo, ravvisabili elementi che consentano di addivenire a una ulteriore riduzione della pena
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibili declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presidente