Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38852 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 9 genna che ha confermato la decisione resa il 5 luglio 2021 dal Tribunale di Firenze, con la COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quant colpevole del reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo omesso, quale t impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, al fine di evadere le imposte sui redditi e aggiunto, di presentare le dichiarazioni relative a dette imposte per il periodo di im fatto commesso in Fucecchio in data 29/12/2015.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura, sotto il profilo della violaz la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente tratta sentenza impugnata (pag. 3), nella quale, in modo pertinente, è stato ritenuto che nes elementi offerti dalla difesa fosse rilevante ai fini dell’invocata c punibilità, sottolineando, in senso ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. p dichiarazione di ricavi inferiori anche per l’anno di imposta precedente, lo scosta modesto dalla soglia di punibilità, essendo detta soglia stata superata del 50% per V 35% per l’IRPEF; ciò in sintonia con i principi affermati da questa Corte, secon superamento della soglia in misura pari all’11%, ma anche lievemente inferiore dell’importo rilevante esclude l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3 20/11/2024, dep. 2025, Chindemi, Rv. 287465; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020, Latorre 278946), con la conseguenza, in definitiva, che, solo in presenza di uno scostamento superiore rispetto alla soglia, può procedersi alla valutazione dei restanti parametr 14212 del 17/12/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.).
Considerato che, anche alla luce del sopravvenuto art. 13, comma 3-ter, d.lgs. n. 74 aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 3, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 («ai punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., il g modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: a) l’entità dello scostamento dell’imp rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità; b) salvo quanto previst l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateiz concordato con l’amministrazione finanziaria; c) l’entità del debito tributario residuo, in fase di estinzione mediante rateizzazione; d) la situazione di crisi ai sensi dell’ 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n deve ritenersi che lo scostamento significativo dalla soglia di punibilità di un debi neanche in parte saldato precluda la configurabilità della causa di esclusione della pu particolare tenuità del fatto, ove venga ritenuto motivatamente prevalente rispetto ovvero allorchè non venga allegato l’avvenuto pagamento integrale dell’obbligo di pag secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria (cfr.,
35893 del 01/10/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 3, n. 34228 del 08/07/2025, COGNOME mass.).
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con difesa si duole dell’eccessività della pena, determinata in misura superiore al minim senza adeguata motivazione, dovendosi rilevare al riguardo che la Corte dì a ha ragionevolmente escluso la possibilità di mitigare il trattamento sanzionatorio, per motivi indicati dal giudice di primo grado, vale a dire avuto riguardo all’importo del evase e al comportamento complessivo dell’imputato, essendo stata calcolata la pena in di poco superiore al minimo edittale (pag. 3 della decisione gravata), dovendosi in richiamare il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del t sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicchè nel giudizio di cassazione inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie, ed essend determinata ben al di sotto del medio edittale e in misura prossima al minimo e applicabile ratione temporis.
Considerato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole de concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sotto il duplice pro violazione di legge e del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, avendo i gi secondo grado negato in modo non irragionevole il beneficio della pena sospesa, affermand anche nell’anno di imposta precedente l’imputato aveva dichiarato ricavi inferiori a quell e che analogo accertamento era in corso per l’anno di imposta 2017 (anno in cui il r aveva emesso fatture, sulle cui basi terzi soggetti avevano chiesto dei rimborsi, pur irreperibile), in tal modo confermando il giudizio prognostico negativo già espresso da di primo grado ed impugnato con generico motivo di appello; si tratta di valutazione che territoriale, investita di pieni poteri cognitivi e decisori, ha correttament adeguatamente motivato, senza incorrere nel vizio di manifesta illogicità o di contradd della motivazione, avendo spiegato come i comportamenti tenuti dal ricorrente, anche in imposta differenti, erano ostativi ad un giudizio prognostico favorevole sulle condot tanto in linea con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la valuta parte del giudice di merito, delle condizioni per la concessione del beneficio della so condizionale non richiede l’esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., b questi limitare ad indicare quelli ritenuti prevalenti (Sez. 5, n. 17953 del 7/2/2020
Rv. 279206; Sez. 5, n. 57704 del 14/9/2017, P., Rv. 272087; Sez. 3, n. 35852 del 11/ Camisotti, Rv. 267639; Sez. 2, n. 37670 del 18/6/2015, Cortopassi, Rv. 264802).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla de dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagam spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta d comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’ina stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2025.