Tenuità del Fatto: Quando la Futilità della Violazione Esclude il Beneficio
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come anche una violazione apparentemente minima possa essere considerata sufficientemente grave da escludere questo beneficio, specialmente quando denota un’ingiustificata deviazione dalle prescrizioni imposte.
I Fatti del Caso: Una Pausa Caffè Costata Cara
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che, pur essendo autorizzato a lasciare il luogo di detenzione per motivi di lavoro, era stato sorpreso dalle forze dell’ordine all’interno di un bar situato a breve distanza dalla sua sede lavorativa. Di fronte alla condanna confermata in appello, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo dire, la sosta al bar costituiva una condotta talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno stabilito che la condotta dell’imputato non poteva essere considerata di particolare tenuità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché la Tenuità del Fatto non è Applicabile
Il fulcro della motivazione della Corte risiede nella valutazione dell’offensività della condotta. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato, sottolineando la ‘futilità’ della violazione delle prescrizioni imposte. L’essersi recato in un bar, senza alcuna giustificazione alternativa plausibile, è stato interpretato come un comportamento incompatibile con il beneficio della tenuità del fatto.
Secondo la Corte, per negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., è sufficiente accertare che l’offesa non sia ‘particolarmente tenue’. In questo contesto, la natura futile e ingiustificata della trasgressione è stata considerata un elemento decisivo. La Suprema Corte ha inoltre precisato che, una volta esclusa la tenuità dell’offesa, diventa irrilevante indagare sull’eventuale abitualità della condotta illecita dell’imputato. La gravità intrinseca della violazione, seppur minima in apparenza, è di per sé sufficiente a giustificare la non applicazione del beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza sulla Tenuità del Fatto
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto non è meramente quantitativa, ma qualitativa. Anche una piccola deviazione da un provvedimento giudiziario, se priva di una valida giustificazione, può essere considerata offensiva e, quindi, non meritevole della causa di non punibilità. La decisione serve da monito: il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria è un dovere non derogabile per futili motivi. Per i professionisti del diritto, ciò significa che l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. deve essere supportata non solo dalla minima entità del danno, ma anche da una condotta che non manifesti un’ingiustificata noncuranza delle regole imposte.
Può essere concessa la non punibilità per tenuità del fatto a chi, autorizzato a lasciare la detenzione per lavoro, si ferma in un bar?
No, secondo questa ordinanza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione delle prescrizioni, seppur apparentemente minima, sia incompatibile con l’istituto della particolare tenuità del fatto a causa della sua futilità.
Per escludere la tenuità del fatto, è necessario dimostrare che l’imputato sia un delinquente abituale?
No, la Corte ha chiarito che l’esclusione della particolare tenuità dell’offesa è di per sé sufficiente a negare il beneficio. Il riferimento all’abitualità della condotta diventa irrilevante quando l’offensività del fatto non è ritenuta tenue.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione e la decisione impugnata diventa definitiva. Come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che con l’unico motivo di ricorso si contesta il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, nonostante l’imputato – autorizzato allontanarsi dal luogo di detenzione per ragioni di lavoro – fosse stato sorpreso in un bar a poca distanza dal luogo di lavoro;
ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente motivato in merito alla offensività della condotta, sottolineando la futilità della violazione delle prescrizioni imposte, senza che dalla motivazione emergano elementi idonei a fornire una giustificazione alternativa della condotta ritenuta incompatibile con l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
rilevato che il riferimento all’abitualità della commissione di condotte illecite diviene ininfluente ai fini della decisione, essendo sufficiente l’esclusione della particolare tenuità dell’offesa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14
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2024
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