Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Pakistan il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/2/2023 emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna dell’imputato per il reato di evasione, escludendo la particolare tenuità del fatto.
Avverso tale sentenza, il ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ritenendo che la
Corte di appello avesse erroneamente valutato i presupposti per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
In particolare, non si era tenuto in debito conto della circostanza per cui l’imputato si era recato nell’abitazione di un vicino, tant’è che questi, dopo l’arrivo dei Carabinieri deputati al controllo (ore 20,22), usciva dall’attiguo immobile (h.20,25) e forniva le giustificazioni dell’allontanamento.
Le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte di appello, oltre a limitarsi a ribadire quanto già osservato in primo grado, concernevano aspetti non direttamente incidenti sui parametri di valutazione richiesti dall’art. 131-bis cod. pen. e, comunque, frutto di una indimostrata deduzione.
In particolare, si sosteneva che il tempestivo arrivo dell’imputato non dimostrava affatto che questi si fosse allontanato da pochi minuti, posto che ben poteva trovarsi presso l’abitazione dell’amico da molto tempo prima dell’arrivo dei Carabinieri. Invero, il dubbio sussistente su tale circostanza andava risolto secondo la regola della valutazione favorevole all’imputato.
Per converso, non si valorizzava la circostanza che l’imputato si trovava nelle immediate vicinanze della propria abitazione.
3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di appello, nel rispondere alla specifica censura concernente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ha reso una motivazione congrua, dal cui esame non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà.
L’esclusione della particolare tenuità del fatto è conseguita alla valorizzazione di plurimi elementi, consistenti nell’essersi il fatto verificato in epoca ravvicinata rispetto all’adozione della misura cautelare, nell’essersi l’imputato recato presso l’abitazione di altro soggetto senza alcuna effettiva giustificazione, nell’aver fornito una motivazione (mancanza di acqua e inutilizzabilità dei servi igienici) risultata falsa.
Si tratta di elementi di fatto, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito, che sono idonei a fondare un giudizio di non manifesta tenuità, soprattutto ove si consideri che l’abitazione presso il quale l’imputato si trovava era ubicata in un edificio vicino, sicchè anche il dato relativo alla rilevanza spaziale
dell’allontanamento non è marginale.
A ciò occorre aggiungere che la condotta è stata realizzata in violazione dei divieti di spostamento all’epoca vigenti (aprile 2020) per far fronte all’emergenza pandemica, il che è stato ritenuto un ulteriore elemento dimostrativo della propensione dell’imputato a non rispettare le prescrizioni imposte.
In conclusione, si ritiene che la Corte di appello ha dato un’esaustiva motivazione delle ragioni ritenute ostative alla concessione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., senza che possa sollecitarsi una rivalutazione nel merito della decisione, posto che dalla sentenza impugnata non emergano manifeste ragioni di illogicità o contraddittorietà.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 26 marzo 2024 Il Consigliere estensore COGNOME La Presidente