Tenuità del fatto: quando la pericolosità della condotta esclude il beneficio
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta un importante strumento di deflazione processuale, consentendo di escludere la punibilità per reati di minima entità. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di tutte le circostanze del caso concreto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 38344/2024) offre spunti cruciali per comprendere i limiti di questo beneficio, in particolare quando la condotta, seppur astrattamente lieve, manifesta una concreta pericolosità.
Il caso: guida senza patente in centro città
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una persona condannata per aver guidato senza patente. L’imputata, tramite il suo difensore, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il nucleo della difesa si concentrava sulla presunta inadeguatezza delle argomentazioni dei giudici di merito nel giustificare il diniego del beneficio. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile.
La decisione della Cassazione e la tenuità del fatto
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per diverse ragioni. In primo luogo, ha evidenziato come i motivi presentati fossero una mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte nei gradi di merito, senza una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Questo approccio, secondo la giurisprudenza consolidata, non è consentito in sede di legittimità.
Nel merito, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale, sottolineando come il diniego del beneficio fosse stato logicamente e adeguatamente motivato.
Le motivazioni: perché è stata negata la tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha validato il ragionamento dei giudici di merito, che avevano escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis sulla base di elementi concreti e decisivi. La valutazione non si è soffermata solo sulla natura del reato, ma ha abbracciato l’intera fattispecie storica.
La valutazione complessiva della fattispecie
Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016), la Corte ha ribadito che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso. Ai sensi dell’art. 133 del codice penale, il giudice deve considerare:
* Le modalità della condotta;
* Il grado di colpevolezza;
* L’entità del danno o del pericolo.
Non si tratta di analizzare il fatto legale in astratto, ma il fatto storico, cioè la situazione reale e irripetibile costituita da tutti gli elementi concretamente realizzati dall’agente.
Pericolosità e assenza di collaborazione
Nel caso specifico, due elementi sono stati determinanti per negare il beneficio:
1. L’intrinseca pericolosità della condotta: La guida senza patente è avvenuta nel pieno centro di una grande e trafficata città come Napoli. Tale circostanza ha elevato il livello di pericolo per la sicurezza pubblica, impedendo di considerare l’offesa come ‘tenue’.
2. L’assenza di una condotta collaborativa: Il comportamento successivo dell’imputata è stato valutato negativamente, contribuendo a delineare un quadro complessivo non meritevole del beneficio di legge.
La Corte ha anche precisato che non è necessaria una disamina analitica di tutti i criteri previsti dall’art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti più rilevanti per la decisione.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: la tenuità del fatto non è un automatismo legato al titolo di reato, ma il risultato di un’analisi ponderata del fatto nella sua interezza. La pericolosità concreta della condotta, anche in assenza di un danno effettivo, può essere un fattore decisivo per escludere il beneficio. Per i professionisti del diritto e per i cittadini, emerge chiaramente che il contesto in cui un reato viene commesso (luogo, tempo, modalità) e il comportamento successivo dell’autore sono elementi cruciali che il giudice deve e può valutare per decidere sulla punibilità. La decisione rafforza l’idea che la non punibilità per tenuità del fatto è riservata a quelle violazioni della legge penale che risultano marginali non solo in astratto, ma soprattutto nella loro concreta manifestazione.
Quando può essere esclusa l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Secondo questa ordinanza, può essere esclusa quando la condotta, analizzata nel suo contesto concreto, risulta particolarmente pericolosa (come guidare senza patente in un centro cittadino trafficato) e quando l’imputato non mostra un atteggiamento collaborativo.
È necessario che il giudice analizzi tutti i criteri dell’art. 133 c.p. per negare la tenuità del fatto?
No. La Corte di Cassazione ribadisce che non è necessaria una disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dalla norma, essendo sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti rilevanti per giustificare la sua decisione di negare il beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nel determinarne la causa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38344 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
sentiE nza di cui icor :)scimento all’alt. 131-bis 1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di egitti perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dis con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono sc nditi da n saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisio e irti nignata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giusti 9cantii il e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul c nuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, dep. 20:L7, G;ltelli, 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi eli nche al ricorso per cassazione).
Ed invero il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione de causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. è manifestamente in ondat quanto la Corte territoriale, rispondendo alla specifica richiesta sul pur to gomentatannente e logicamente motivato il diniego dell’invocata causa eli non p nibilità sulla base della intrinseca pericolosità del bene giuridico leso, de dotta di guida senza patente avvenuta nel pieno centro di città :rafficata Napoli e dall’assenza di una condotta collaborativa dell’imputato (Or. piig. 4 sentenza impugnata).
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictim delle Sezior i Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutaz one plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, Ai conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della cor grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del peri (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
S.U. COGNOME ricordano che «la nuova normativa non si interessai della condot tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamer to, al di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto ris etto all e conseguentemente il bisogno di pena. Insomma, si è qui entro I distinzione fatto legale, tipico, e fatto storico, situazione reale ed irripetibile c stit gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente».
Va peraltro ricordato che, ai fini dell’applicabilità della causa di punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131sclu!E ilone della s GLYPH pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferirne lto a cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la d sami la di gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di cluel nuti rilevanti (così Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 151/01/2022 Der lano, 283044 – 01 che ha ritenuto corretta la mancata applicazione della causi i di es sione della punibilità in conseguenza di lesioni stradali provocate dalla g Jida veicolo sprovvisto di assicurazione; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/201.3, Mil Rv. 274647 – 01 che, in motivazione, ha ritenuto corretta la mancata arolicazi di tale causa di esclusione della punibilità in conscguen2a della fuga del ‘imp subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concess one attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta proceSsuak! del detto).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di ii iammis bilità (Corte Cost. sent. r. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ric:gr pagamento delle spese del procedimento coinegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorvente al pagarn ento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mende.
Così deciso il 3/10/2024