Tenuità del Fatto: Quando Più Reati Escludono il Beneficio
La questione della tenuità del fatto, introdotta nel nostro ordinamento con l’articolo 131-bis del codice penale, continua a essere al centro di importanti dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre chiarimenti cruciali su come questo istituto si rapporti con la figura del reato continuato. La decisione sottolinea che, sebbene non vi sia un’incompatibilità assoluta, la commissione di più reati, anche se unificati dal vincolo della continuazione, può essere interpretata dal giudice come un indicatore di una condotta abituale, precludendo così l’accesso alla causa di non punibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato per il reato di danneggiamento. L’imputato si era visto negare, sia in primo grado che in appello, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il motivo principale del diniego risiedeva nella circostanza che i fatti di reato erano stati commessi in un contesto di continuazione, ovvero legati da un medesimo disegno criminoso. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non applicare il principio, sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui la pluralità di reati in continuazione non rende automaticamente la condotta “abituale” e, quindi, non esclude a priori l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Cassazione sulla Tenuità del Fatto
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati non fossero altro che una sterile ripetizione delle argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio. Secondo la Cassazione, un ricorso è inammissibile quando non riesce a formulare una critica argomentata e specifica contro la decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse tesi, dimostrando di non aver colto la ratio della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte
Entrando nel merito della questione giuridica, la Corte ha fornito una lettura chiara e pragmatica della sentenza delle Sezioni Unite (n. 18891/2022) richiamata dal ricorrente. Se è vero che non esiste un’incompatibilità strutturale tra il reato continuato e la tenuità del fatto, è altrettanto vero che il giudice di merito ha piena facoltà di valutare le circostanze concrete.
La Corte ha specificato che la continuazione tra reati può essere legittimamente valorizzata dal giudice come un “indice” dell’abitualità della condotta. In altre parole, la ripetizione di atti illeciti, seppur legati da un unico disegno, può rivelare una tendenza del soggetto a delinquere che mal si concilia con la ratio dell’art. 131-bis, pensato per condotte del tutto occasionali e di minima gravità.
Inoltre, la decisione di negare il beneficio può fondarsi su ulteriori parametri, quali:
* L’intensità del dolo: una forte determinazione nel commettere il reato.
* La natura e l’entità del danno: il pregiudizio concreto causato alla vittima.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, valutando proprio questi elementi per escludere che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla tenuità del fatto è una valutazione complessa, che spetta al giudice di merito e che non può essere ancorata a rigidi automatismi. La presenza di un reato continuato non è un ostacolo insormontabile, ma rappresenta un elemento fattuale di grande importanza che il giudice può e deve considerare nel suo apprezzamento complessivo. Questa pronuncia serve da monito: la commissione seriale di illeciti, anche se di modesta entità, rischia di essere interpretata come un comportamento abituale, chiudendo le porte alla non punibilità e confermando la necessità di una risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento.
Più reati commessi in continuazione escludono automaticamente l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto?
No, non la escludono automaticamente. Tuttavia, il giudice di merito ha la facoltà di considerare la continuazione tra reati come un indice concreto della condotta abituale dell’imputato o per escludere la tenuità dell’offesa, potendo così negare il beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. Mancava di una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, risultando così non specifico e meramente apparente.
Quali elementi può considerare il giudice per negare la tenuità del fatto in caso di reato continuato?
Oltre alla continuazione stessa come possibile indice di abitualità, il giudice può basare la sua decisione su altri parametri, come l’intensità del dolo (l’intenzione criminale) e la natura ed entità del danno effettivamente causato dalla condotta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38482 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38482 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PRIVITERA NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di esclusione della punibilità prevista all’art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di danneggiamento, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe disatteso il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, non essendo prevista una incompatibilità strutturale tra gli artt. 81 cod. pen. e 131-bis, cod. pen., è possibil che una pluralità di reati posti sotto il vincolo della continuazione non rendano la condotta abituale, essendo così astrattamente ammissibile applicare anche in tali casi questa particolare causa di non punibilità.
In realtà, la sentenza delle Sezioni Unite specifica chiaramente che la circostanza per cui più reati vengano unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé una condizione ostativa al riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad escludere l particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale (si veda, Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064);
Dalla lettura della sentenza del Supremo Collegio emerge che, sebbene non vi sia una incompatibilità assoluta, il giudice di merito, esattamente #. come accaduto nel caso di specie, ben può valorizzare la continuazione dei reati come un indice dell’abitualità delle condotte o per escludere la tenuità dell’offesa sulla base di ulteriori parametri, tra cui l’intensità del dolo e la natura ed entità del dann cagioNOME (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente