Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30660 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 23/02/2004
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che, con un unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 131-bis, cod. pen. con riferimento al diniego dell’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (dolendosi, i particolare, dell’apparenza motivazionale, avendo i giudici territoriali motivato il diniego in ragione del contesto complessivo in cui la condotta è maturata, dell’elemento soggettivo e della sussistenza di un precedente penale specifico);
ritenuto che il motivo di ricorso proposto dalla difesa è inammissibile in quanto riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità dell argomentazioni a base della sentenza impugnata, prefigurando peraltro una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si v., in particolare quanto argomentato alla pag. 3 della sentenza impugnata, che chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità invocata, per l’esistenza del precedente penale specifico per fatto commesso il 9 luglio 2023, nonché per la connotazione complessiva del fatto che non consentiva di ritenerlo di particolare tenuità);
rilevato che tale motivazione, pur nella sinteticità dell’apparato argomentativo, è tuttavia sufficiente a ritenere corretto il giudizio finale cui sono pervenuti i giudi territoriali, posto che, per pacifica giurisprudenza, ai fini della configurabilità de causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01); dunque, alla luce di tali coordinate esegetiche, i giudici di appello sono pervenuti ad escludere la particolare tenuità del fatto, segnatamente valorizzando la circostanza che, a distanza temporale brevissima dal fatto contestato, lo stesso avesse riportato una condanna per fatto specifico, ciò che denotava evidentemente non solo una personalità negativa (non valutabile ex art. 133, comma 2, cod. pen.), ma soprattutto, per quel che qui rileva, una allarmante abitualità nella commissione dell’illecito, dovendosi ai fini della configurabilità della abitualità de comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista
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dall’art. 131 bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente co deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando s
concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (tra le tante, Sez.
27323 del 04/05/2017, COGNOME, Rv. 270107 – 01), come avvenuto nel caso di specie;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 aprile 2025
Il Consigl kre estensore
Il Presidente