Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 13/03/1996
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, ha confermato la sentenza del Tribunale monocratico di Castrovillari che aveva dichiarato COGNOME Victor NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b) e comma 2 bis del Codice della Strada, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, ordinando altresì la sospensione della patente di guida per 6 mesi.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso tale sentenza, lamentando, con un unico motivo, l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà, nonché la manifesta illogicità, nella motivazione in ragione della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’arti. 131 bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste per l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso.
Il motivo in questione risulta manifestamente infondato in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
Va, in particolare, osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e le doglianze avverso il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., sono fondate su ragioni di merito – dunque non consentite – e che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale.
In particolare, i giudici del gravame a pagina 4, hanno ritenuto non fondata la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, risultando l’offesa al bene giuridico tutelato tutt’altro che lieve, ma anzi particolarmente grave in considerazione dell’elevato tasso alcolemico riscontrato (1,44 g/I alla prima misurazione e 1,35 alla seconda) e del corrispondente pericolo alla circolazione e alla pubblica incolumità derivato dall’aver provocato l’imputato
un incidente stradale, sebbene autonomo, poiché si poneva alla guida del veicolo in condizioni psicofisiche profondamente alterate (occhi lucidi, equilibrio precario, difficoltà di espressione, alito vinoso). La disciplina relativa all’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile al caso di specie, di incidente stradale cagionato dal conducente in stato di ebbrezza, per la pericolosità oggettiva della condotta, a prescindere dal fatto che non abbia provocato danni alle persone.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Deciso 1’8 gennaio 2025.
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