Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in parziale ri della sentenza del Tribunale di Agrigento,del 8 marzo 2023, ha ridotto la pena in a NOME a mesi due di arresto ed euro ottocento di ammenda in relazion al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattam sa nzionatorio.
In relazione al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configura della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le pecu della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma prim pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumib dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj 266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’ del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pen potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12 Venezia, Rv. 275940).
Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 1 pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegue può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della manc della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la re motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.
La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivo, ai fini della valuta grado di offensività della condotta, il fatto che l’imputato abbia guidato in ubriachezza in una zona abitata con passeggeri a bordo. Si tratta di una circos indiscutibilmente significativa, rientrante tra i parametri espressamente consi dall’art. 133 cod. pen. Peraltro, la motivazione sopra sinteticamente riportata
del tutto congrua ed adeguata anche a seguito delle modifiche all’istituto dell’a bis cod. pen. apportate dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 150.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato che determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale ri nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo c anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nel 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conf attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno ( dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in rel ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costitu frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata corre giustificata in riferimento all’elevato grado di pericolo connesso al comportamen guida in stato di ebbrezza in orario notturno in un centro abitato.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o su tale valutazione.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa de ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024’DEPOSITATA