Tenuità del Fatto e Precedenti: Quando il Passato Impedisce il Beneficio
L’istituto della tenuità del fatto, introdotto dall’articolo 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della risposta sanzionatoria dello Stato. Tuttavia, la sua applicazione è subordinata a precise condizioni, come l’occasionalità della condotta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la presenza di una “serialità” nei reati contro il patrimonio esclude l’applicazione di questo beneficio, anche se è trascorso un notevole lasso di tempo dall’ultimo precedente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna per tentato furto inflitta a un individuo in primo grado e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato decideva di ricorrere per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. A suo avviso, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscergli il beneficio, data la lieve entità del danno potenziale e il comportamento tenuto.
La Questione Giuridica: Applicabilità della Tenuità del Fatto
Il fulcro della questione legale ruotava attorno alla corretta interpretazione dei requisiti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. In particolare, il dibattito si concentrava sulla valutazione del comportamento non abituale dell’autore del reato. L’imputato sosteneva implicitamente che il tempo trascorso dall’ultimo reato commesso (il cosiddetto “tempo silente”) dovesse essere interpretato come un indicatore positivo, tale da far considerare la nuova condotta come un episodio meramente occasionale e, quindi, meritevole del beneficio della non punibilità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due ordini di ragioni, una di carattere processuale e una di merito.
Inammissibilità per Genericità del Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Questa mancanza di specificità ha reso il ricorso solo apparentemente critico e, pertanto, proceduralmente inammissibile.
L’Infondatezza nel Merito: la Serialità Esclude l’Occasionalità
Entrando nel merito della questione, la Corte ha definito le censure manifestamente infondate. Sebbene il decorso di un lungo periodo senza commettere reati possa avere una sua rilevanza nella valutazione complessiva, non è un fattore automaticamente decisivo. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere corretta la decisione del giudice che nega l’applicazione della tenuità del fatto quando, pur in presenza di un notevole intervallo temporale dall’ultimo precedente, mancano altri indicatori positivi. Nel caso di specie, l’imputato aveva alle spalle una “sequenza di delitti contro il patrimonio” che, secondo la Corte, era di per sé indicativa di una “serialità”. Questa abitudine a delinquere, anche se non recente, è incompatibile con il requisito dell’occasionalità della condotta, che è presupposto indispensabile per poter beneficiare della non punibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio interpretativo: ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, la valutazione sull’occasionalità della condotta deve essere complessiva e unitaria. Un lungo periodo di “buona condotta” non è sufficiente a cancellare una storia criminale caratterizzata da una serialità di reati della stessa indole. La decisione sottolinea che l’istituto di cui all’art. 131-bis c.p. è destinato a chi commette un illecito in maniera del tutto estemporanea e non a chi, pur con intervalli di tempo, dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Un lungo periodo di tempo senza commettere reati garantisce l’applicazione della tenuità del fatto?
No. Secondo la Corte, sebbene il cosiddetto “tempo silente” possa avere rilevanza, non è sufficiente da solo. Se la storia pregressa dell’imputato mostra una “serialità” in reati simili, questa può essere considerata indicativa di un comportamento non occasionale, escludendo così il beneficio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile oltre che infondato?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per ragioni procedurali, in quanto si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. Un ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, non una mera riproposizione di tesi già esaminate.
Cosa si intende per “serialità” che esclude la tenuità del fatto?
Per “serialità” si intende una sequenza di reati, in questo caso contro il patrimonio, che dimostra una tendenza o un’abitudine a commettere quel tipo di illecito. Questa propensione è considerata incompatibile con il carattere di “occasionalità” della condotta, che è un requisito fondamentale per poter beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12007 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12007 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Te,
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge per mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pe inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argornentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
Rilevato che, le censure mosse alla sentenza di secondo grado sono da ritenersi manifestamente infondate in quanto, se è vero che il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi, cd. “tempo silente”, può assumere rilevanza, sotto il profilo della occasionalità della condotta, nella complessiva ed unitari valutazione di tenuità del fatto svolta alla stregua delle circostanze della fattispeci concreta, la giurisprudenza di legittimità considera esente da censure la decisione del giudice di secondo grado che neghi l’applicazione della causa di non punibilità, nonostante il notevole intervallo temporale rispetto all’ultimo precedente, in assenza di positivi indicatori che avrebbero in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, a fronte di una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed “ex se” indicativa di una serialità (Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020, Pepe, Rv. 280397-01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 07 febbraio 2024.