Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15298 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POLLENA TROCCHIA il 08/04/1994
avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 02/12/2024 la Corte d’Appello di Napoli ha parzialmer te riformato l sentenza emessa il 20/12/2023 dal Tribunale di Napoli nei confronti di NOME rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, a fronte de condanna in primo grado ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 5.000,00 ci multa.
L’imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 73, co ‘rima 5, n. 309/1990, per aver detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo e -oina.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, censura la decisione impugnata per violazion di legge, relazione alla mancata applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatt D ex art. 131bis c.p..
Con il secondo motivo, lamenta, sotto il profilo della violazione di legg GLYPH la mancata applicazione della circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62, 1. 4, c.p
Il ricorso è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum che, per la configurabilità della causa di esclusione iella puni prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazi , )ne complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi d 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevclezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/20116, Tushaj, R 266590). E che, a tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi ii valut previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti (Sez. 6′ Sentenza n. 55107 del 08/11/2018 – Rv. 274647 – 01), dovendo comu ique il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, peli valutarne gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena potendo far ricorso a mere clausole di stile.
Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di C. -li all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di consegu2nza, non essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o d alla manif illogicità della motivazione postavi a sostegno.
Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali princìpi, escludendo configurabilità della causa di non punibilità in considerazione dei seguenti el amenti: modalità della condotta, consistita nella detenzione di un quantitativo non esigu , ) di eroina (in totale circa 40 dosi tra quelle già confezionate e quelle ricavabili); b) la chiara profess nell’attività di spaccio, desumibile dal rinvenimento di materiale per il confe ioname bilancino di precisione; c) la presenza di precedenti penali specifici a carico dell’in putato
Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancat applicazione dell’attenuante del lucro di speciale tenuità.
Infatti, quanto all’art. 62, n. 4, cod. pen., l’attenuante del conseguimentc di un speciale tenuità è applicabile solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finali
lucro marginale e ciascun episodio di cessione comporti un evento dannoso ) pericoloso d speciale tenuità (Sez. 3, n. 10234 del 25/01/2024, Rv. 286034 – 01), situazio le nella sp
da escludersi.
Nella fattispecie, il reddito potenzialmente ricavabile dallo spaccio delle lumerose detenute e pronte per essere cedute (più di trenta) non può ritenersi di spec ale tenuit
quanto ampiamente superiore al modesto importo di euro 85 indicato dall ) difesa come guadagno effettivamente conseguito dalla cessione di una minima par :e, dovendosi
considerare il valore economico complessivo dell’attività di spaccio programmata’
4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co’ I.proc.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME Il P esidente