Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 21/08/2000 a Pescara avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte d’appello di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per due ipotesi delittuose di cui all’art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. unite dal vincolo della continuazione, per
essersi arbitrariamente allontanato dal luogo ove era ristretto in regime di custodia domiciliare, escludendo fra l’altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l’annullamento, censurandone la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che non sarebbe preclusa dall’esistenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora le violazioni non siano in numero tale da costituire una dimostrazione di serialità. Con il secondo motivo di ricorso la Difesa ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto della giovane età dell’imputato e del suo corretto comportamento processuale.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare. In data 25 ottobre 2023 il difensore ha depositato una memoria con cui si riporta ai motivi di ricorso insistendo per il loro accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Manifestamente infondata e, per certi aspetti, aspecifica si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale, in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) per cui la valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità va fatta in concreto tenendo conto di tutti gli indici di legge, ha argomentato, quanto al difetto del requisit dell’occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento alla pluralità delle violazioni in un breve arco temporale e alla durata indeterminata degli allontanamenti. Dati di segno negativo, questi, che sono stati considerati ostativi alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto. ciò in coerenza con il principio di diritto per il quale la causa di esclusione dell punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile al reato di evasione condizione che la fattispecie concreta, all’esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza, risulti caratterizzata
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da minima offensività (Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, COGNOME, Rv. 283731; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, COGNOME, Rv. 279311).
La Corte territoriale, con motivazione immune da fratture logiche, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità in ragione della reiterazione della condotta di reato in un brevissimo arco temporale, né emergendo dalle acquisizioni in atti circostanze fattuali diverse, quali una trasgressione occasionale o connessa con esigenze indifferibili di vita o di salute.
Trattasi, a ben vedere, di motivato apprezzamento di merito (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420; Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635), che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte della Corte di legittimità.
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione in relazione alla negata applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, si palesa aspecifico e manifestamente infondato.
La concessione di dette circostanze presuppone l’esistenza di elementi concreti suscettibili di positivo apprezzamento, tali non essendo i dati di per sé neutrali attinenti alla giovane età o al comportamento processuale.
Nella specie, la Corte di merito ha spiegato di non ritenere il ricorrente meritevole delle invocate attenuanti non essendo emersi elementi concreti favorevoli ed avendo il medesimo violato la misura custodiale applicata per ben due volte nel giro di pochi giorni e per una durata indeterminata. Si tratta di una considerazione ampiamente giustificativa del diniego, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
P. Q. M.
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